Art. 19.
                       (Titoli di prelazione)

   1.  L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  23.  - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e realizzati anche
in  collaborazione  con le regioni, le province autonome e altri enti
locali,  organizzazioni  nazionali  degli  imprenditori  e  datori di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al  trasferimento  dei  lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro
inserimento  nei  settori  produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti  nel  settore  dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
   2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
   a)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
   b)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
   c)  allo  sviluppo  delle  attivita'  produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
   3.  Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma  1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si  riferiscono  ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22,  commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
   4.  Il  regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni  di  impiego  per  i  lavoratori  autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
 
             Nota all'art. 19:
                 - Per il testo vigente dell'art. 22, commi 3, 4 e 5,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. l'art 18
          della presente legge.