Art. 19 1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis. - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) - 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, e' istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonche' i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonche' i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato. 2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1. Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della societa' dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) - 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. 2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14-quater. - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) - 1. I fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettivita' della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio. 2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Art. 14-quinquies. - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico). - 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione. 2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2. 4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento. 5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare. 6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformita' con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni cosi' acquisite al Centro. 8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalita' da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo. 9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET". 2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.