Art. 19 
 
  1. Dopo l'articolo 14 della legge  3  agosto  1998,  n.  269,  sono
inseriti i seguenti: 
  "Art.  14-bis.  -  (Centro  nazionale  per   il   contrasto   della
pedopornografia  sulla  rete  INTERNET)  -  1.  Presso  l'organo  del
Ministero dell'interno  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14,  e'
istituito il Centro nazionale per il contrasto della  pedopornografia
sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con  il  compito
di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli  organi
di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella
lotta alla pornografia  minorile,  riguardanti  siti  che  diffondono
materiale concernente  l'utilizzo  sessuale  dei  minori  avvalendosi
della rete INTERNET e di  altre  reti  di  comunicazione,  nonche'  i
gestori e gli eventuali  beneficiari  dei  relativi  pagamenti.  Alle
predette segnalazioni sono tenuti  gli  agenti  e  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni
dell'autorita' giudiziaria, in caso di  riscontro  positivo  il  sito
segnalato, nonche' i nominativi dei gestori  e  dei  beneficiari  dei
relativi  pagamenti,  sono  inseriti  in  un   elenco   costantemente
aggiornato. 
   2.  Il  Centro  si  avvale  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  esistenti.  Dall'istituzione  e  dal  funzionamento  del
Centro non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
   3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita'  elementi  informativi  e  dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine
della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e  prevenzione
della pedofilia e della relazione annuale  di  cui  all'articolo  17,
comma 1. 
   Art. 14-ter. - (Obblighi per fornitori dei servizi della  societa'
dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione  elettronica)
- 1. I fornitori dei servizi resi attraverso  reti  di  comunicazione
elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto  da  altre
leggi o regolamenti di settore, a segnalare  al  Centro,  qualora  ne
vengano a conoscenza, le  imprese  o  i  soggetti  che,  a  qualunque
titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio,  anche  in  via
telematica, di materiale pedopornografico, nonche' a comunicare senza
indugio  al  Centro,  che  ne  faccia  richiesta,  ogni  informazione
relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. 
   2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui
al comma 1 devono conservare il materiale oggetto  della  stessa  per
almeno quarantacinque giorni. 
   3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  degli
obblighi di cui al  comma  1  comporta  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro  50.000  a  euro  250.000.  All'irrogazione  della
sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni. 
   4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
   Art. 14-quater. - (Utilizzo  di  strumenti  tecnici  per  impedire
l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) -  1.  I
fornitori di connettivita' alla rete INTERNET, al  fine  di  impedire
l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad  utilizzare
gli strumenti di filtraggio  e  le  relative  soluzioni  tecnologiche
conformi ai requisiti individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei
fornitori di connettivita'  della  rete  INTERNET.  Con  il  medesimo
decreto viene altresi' indicato il termine entro il quale i fornitori
di connettivita' alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di
filtraggio. 
   2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1  e'  punita  con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000.
All'irrogazione  della   sanzione   provvede   il   Ministero   delle
comunicazioni. 
   3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non  si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
   Art.  14-quinquies.  -  (Misure  finanziarie  di  contrasto   alla
commercializzazione di materiale pedopornografico). -  1.  Il  Centro
trasmette all'Ufficio italiano dei cambi  (UIC),  per  la  successiva
comunicazione alle banche, agli istituti  di  moneta  elettronica,  a
Poste italiane  Spa  e  agli  intermediari  finanziari  che  prestano
servizi di pagamento, le  informazioni  di  cui  all'articolo  14-bis
relative ai soggetti  beneficiari  di  pagamenti  effettuati  per  la
commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale  dei
minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione. 
   2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,  Poste  italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi  di  pagamento
comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a  rapporti
e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma
1. 
   3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo
14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite  ai  sensi
del comma 2. 
   4. Sono risolti di diritto i  contratti  stipulati  dalle  banche,
dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa  e  dagli
intermediari finanziari che  prestano  servizi  di  pagamento  con  i
soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da
parte di questi ultimi, di carte di pagamento. 
   5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo  per  l'acquisto
di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei  minori  sulla  rete
INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla  banca,  all'istituto
di moneta elettronica,  a  Poste  italiane  Spa  e  all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima,  i  quali  possono  chiedere
informazioni ai titolari  e  revocare  l'autorizzazione  all'utilizzo
della carta al rispettivo titolare. 
   6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,  Poste  italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di  pagamento,
in conformita' con le  disposizioni  emanate  dalla  Banca  d'Italia,
segnalano i casi di revoca  di  cui  al  comma  5  nell'ambito  delle
segnalazioni previste per le carte di  pagamento  revocate  ai  sensi
dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386. 
   7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,  Poste  italiane
Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi  di  pagamento
comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di  risoluzione
di cui al comma 4 e ogni altra informazione  disponibile  relativa  a
rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai  sensi
del comma 1. L'UIC  trasmette  le  informazioni  cosi'  acquisite  al
Centro. 
   8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le
pari opportunita' e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa  con
la Banca d'Italia e l'UIC,  sentito  l'Ufficio  del  Garante  per  la
protezione dei dati  personali,  sono  definite  le  procedure  e  le
modalita'  da  applicare  per  la  trasmissione  riservata,  mediante
strumenti informatici e telematici, delle informazioni  previste  dal
presente articolo. 
   9.  La  Banca  d'Italia  e  l'UIC  verificano  l'osservanza  delle
disposizioni di cui al presente articolo e  al  regolamento  previsto
dal  comma  8  da  parte  delle  banche,  degli  istituti  di  moneta
elettronica, di Poste italiane Spa e  degli  intermediari  finanziari
che  prestano  servizi  di  pagamento.  In  caso  di  violazione,  ai
responsabili e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino
a euro 500.000. All'irrogazione  della  sanzione  provvede  la  Banca
d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il
Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione  della  Banca
d'Italia  o  dell'UIC,  negli  altri  casi.  Si  applica,  in  quanto
compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. 
   10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui  al
comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate al  fondo  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,  e  sono
destinate al finanziamento delle iniziative per  il  contrasto  della
pedopornografia sulla rete INTERNET". 
  2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3
agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
adottato entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  3. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8,  della
legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' adottato entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge.