Art. 19. 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le parti provvedono a stipulare  i  contratti  collettivi  e  a
sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2. 
  2. Fino a quando non vi abbiano provveduto,  le  parti  stesse,  in
caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.