Art. 19 
 
 
                      Modifica dell'articolo 28 
           del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  214,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  E'  consentito  anche  l'uso  del  passaporto   "semplificato"
costituito   da   un'etichetta   ufficiale   contenente   almeno   le
informazioni da 1 a 5  indicate  nell'allegato  XIII  nonche'  da  un
documento  di  accompagnamento,  utilizzato  per  fini   commerciali,
contenente almeno le informazioni da 1 a  10  indicate  nell'allegato
XIII.». 
 
          Note all'art. 19: 
              Il  testo   dell'articolo   28   del   citato   decreto
          legislativo n. 214 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 28 (Passaporto delle  piante  «semplificato»).  -
          1. E' consentito anche l'uso del passaporto  'semplificato'
          costituito da un'etichetta ufficiale contenente  almeno  le
          informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato  XIII  nonche'
          da un documento di  accompagnamento,  utilizzato  per  fini
          commerciali, contenente almeno le informazioni da  1  a  10
          indicate nell'allegato XIII. 
              2.  L'etichetta   ufficiale   che   costituisce   parte
          integrante del passaporto  semplificato  puo'  accompagnare
          una partita di vegetali anche non  omogenei,  a  condizione
          che il documento di accompagnamento descriva i  generi,  le
          specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali
          che costituiscono la partita in questione.".