Art. 19 Modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.».
Note all'art. 19: Il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 28 (Passaporto delle piante «semplificato»). - 1. E' consentito anche l'uso del passaporto 'semplificato' costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII. 2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato puo' accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali che costituiscono la partita in questione.".