(Convenzione-art. 19)
  Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per configurare quale reato penale  i  seguenti  comportamenti
intenzionali: 
    a. reclutare un bambino  perche'  si  dia  alla  prostituzione  o
favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione; 
    b. costringere un bambino a darsi  alla  prostituzione  o  trarne
profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi; 
    c. ricorrere alla prostituzione di un bambino. 
  2. Ai fini  del  presente  articolo,  l'espressione  "prostituzione
infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per  attivita'
sessuali  dove  il  denaro  o  altre   forme   di   remunerazione   o
corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal
fatto che tale pagamento,  promessa  o  corrispettivo  sia  fatto  al
bambino o a una terza persona.