Articolo 19 - Reati relativi alla prostituzione infantile 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali: a. reclutare un bambino perche' si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione; b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi; c. ricorrere alla prostituzione di un bambino. 2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attivita' sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.