Art. 19. All'impiegato proposto per la dispensa e' fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni. Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facolta' di escutere testi, di chiedere atti e documenti all'autorita' giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta.