Art. 19. 
 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                            ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA