Art. 19. Il limite massimo delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni alle persone ed alle cose e' fissato per ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni. Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria e per il commercio; in difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto. Per gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, puo' consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita in un importo minore, qualora possa ritenersi che il pericolo dei danni sia limitato. Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo non sia coperto dalla garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente sara' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di lire. Per persona lesa, la responsabilita' e' limitata in ogni caso ad un massimo di 30 milioni. Il risarcimento del danno e' dovuto, senza la limitazione di cui al precedente comma, nel caso di condanna penale dell'esercente, del trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondono a norma del Codice civile per il fatto dal quale l'incidente nucleare e' derivato. Se l'azione penale si estingua per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione, il giudice civile, ai soli effetti del risarcimento e su domanda degli interessati proposta entro un anno dal momento dell'estinzione del reato, accerta se il fatto dal quale l'incidente nucleare e' derivato avrebbe costituito reato.