(Convenzione-art. 19)
                            ARTICOLO 19. 
 
  1. Ogni Stato  parte  potra'  denunciare  la  presente  Convenzione
mediante notifica scritta indirizzata al  Segretario  generale  delle
Nazioni Unite. 
  2. La denuncia avra' effetto  un  anno  dopo  la  data  in  cui  la
notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale  delle  Nazioni
Unite.