Art. 19.
                       Soggetti aventi diritto
                    al collocamento obbligatorio
1. In attesa  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968,   n.   482,   e  successive  modificazioni,  devono  intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione  psichica,
i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni   compatibili.   Ai   fini  dell'avviamento  al  lavoro,  la
valutazione della persona handicappata tiene  conto  della  capacita'
lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica  o  psichica.  La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
commissioni  di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso  articolo  da  uno  specialista  nelle  discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
 
          Nota all'art. 19:
          -  La  legge  n. 482/1968 reca norme in tema di "Disciplina
          generale delle assunzioni obbligatorie presso le  pubbliche
          amministrazioni e le aziende private".