Art. 19. 
  1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27,
sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei  provvedimenti
di  riconoscimento  delle  opzioni  per  la  cittadinanza   italiana,
effettuate ai sensi dell'articolo 19 del  Trattato  di  pace  tra  le
potenze alleate ed associate e  l'Italia,  firmato  a  Parigi  il  10
febbraio 1947. 
 
          Nota all'art. 19:
             -  L'art.  19  del  Trattato  di  pace fra l'Italia e le
          Potenze alleate  ed  associate,  firmato  a  Parigi  il  10
          febbraio 1947, e' cosi' formulato:
             "Art.  19.  -  1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
          1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
          un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
          figli nati dopo quella data diverranno,  sotto  riserva  di
          quanto  dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
          pieni diritti civili e politici dello  Stato  al  quale  il
          territorio  viene  ceduto, secondo le leggi che a tale fine
          dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
          dall'entrata  in  vigore  del   presente   Trattato.   Essi
          perderanno  la loro cittadinanza italiana al momento in cui
          diverranno cittadini dello Stato subentrante.
             2. Il governo dello Stato  al  quale  il  territorio  e'
          trasferito,    dovra'    disporre,   mediante   appropriata
          legislazione entro tre mesi dalla  entrata  in  vigore  del
          presente  Trattato, perche' tutte le persone di cui al par.
          1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte  le  persone
          coniugate,  siano  esse  al  disotto  od al disopra di tale
          eta') la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano  facolta'
          di  optare per la cittadinanza italiana entro il termine di
          un anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Trattato.
          Qualunque  persona  che  opti  in  tal senso conservera' la
          cittadinanza italiana e non si considerera' aver acquistato
          la cittadinanza dello Stato al quale  il  territorio  viene
          trasferito.  L'opzione  esercitata  dal  marito  non verra'
          considerata  opzione  da  parte  della  moglie.   L'opzione
          esercitata  dal  padre, o se il padre non e' vivente, dalla
          madre, si estendera' tuttavia  automaticamente  a  tutti  i
          figli non coniugati, di eta' inferiore ai diciotto anni.
             3.  Lo  Stato  al  quale  il territorio e' ceduto potra'
          esigere  che  coloro  che  si  avvalgono  dell'opzione   si
          trasferiscano  in  Italia  entro  un anno dalla data in cui
          l'opzione venne esercitata.
             4. Lo Stato al quale  il  territorio  e'  ceduto  dovra'
          assicurare,  conformemente  alle  sue leggi fondamentali, a
          tutte le persone che  si  trovano  nel  territorio  stesso,
          senza   distinzione   di  razza,  lingua  o  religione,  il
          godimento  dei   diritti   dell'uomo   e   delle   liberta'
          fondamentali,  ivi  comprese la liberta' di espressione, di
          stampa e di diffusione, di culto, di opinione  politica,  e
          di pubblica riunione".