Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione 1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata (a). Piu' stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese di- verse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. 2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa. 3. Non si considera produzione di oli minerali: a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di oli minerali; b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti. _________________ (a) Si porta il testo della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata: "4. Per 'trattamento definito', ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) la distillazione sotto vuoto; b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) il cracking; d) il reforming; e) l'estrazione mediante solventi selettivi; f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite; g) la polimerizzazione; h) l'alchilazione; i j) l'isomerizzazione; k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 27.10; m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.0061 a 2710.0099, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710.0091 a 2710.0099, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilita' (per esempio, 'hidrofinisching' o decolorazione); n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.0071 a 2710.0079, purche' tali prodotti distillano in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o piu' a 300 gradi C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710.0011 a 2710.0039 oppure da 2710.0041 a 2710.0059, sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 2710.0079, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorita' competenti; o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.0091 a 2710.0099. Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione e' applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio".