Art. 19 
                       Obbligo di informativa 
 
  1. Chiunque importa o  produce,  a  fini  commerciali,  o  comunque
commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature  in  genere
contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa
in commercio  sia  accompagnata  da  una  informativa  scritta  sulle
precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali  esposizioni
indebite, nonche'  sulle  modalita'  di  smaltimento  o  comunque  di
cessazione della detenzione. 
  2. Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  18  sono  stabilite  le
modalita' di  attuazione  dell'obbligo  di  informativa,  nonche'  le
eventuali  esenzioni  nell'osservanza  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 2.