Art. 19 Obbligo di informativa 1. Chiunque importa o produce, a fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie, deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonche' sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione. 2. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono stabilite le modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa, nonche' le eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2.