Art. 19
                 (Sistemazione dei luoghi di lavoro)
1.  Nei  luoghi  di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono
   essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo  necessario
   in  modo  che  non  costituiscano  un  rischio  per la salute e la
   sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del  decreto  del
   Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro
   occupati  da  lavoratori  isolati  dagli  altri  occorre prevedere
   un'idonea sorveglianza o un collegamento  con  adeguati  mezzi  di
   comunicazione.