Art. 19 
 
 
  Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo di
grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla
realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al
programma europeo  Horizon  2020,  con  l'obiettivo  di  favorire  lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda  ultralarga,  fissa  e  mobile,  ((tenendo
conto delle singole specificita' territoriali e della copertura delle
aree  a  bassa  densita'  abitativa,))  e  i  relativi  servizi,   la
valorizzazione  digitale  dei  beni  culturali  e  paesaggistici,  la
sostenibilita' ambientale, ((i trasporti e la logistica,)) la  difesa
e la sicurezza, nonche'  al  fine  di  mantenere  e  incrementare  la
presenza sul territorio  nazionale  di  significative  competenze  di
ricerca e innovazione industriale.». 
  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 
a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie
   esistenti in sistemi innovativi complessi che si  traducono  nella
   realizzazione di un prototipo di valenza industriale  che  sia  in
   grado di qualificare un prodotto innovativo; 
  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda
espressa da pubbliche amministrazioni; 
c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove  soluzioni  non  presenti
   sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; 
  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese. 
  ((d-bis) le attivita'  di  ricerca  finalizzate  allo  sviluppo  di
servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare  l'utilizzazione
della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale.)) 
  ((2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «  Le
risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione
dei compiti ad essa assegnati».)) 
  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di
domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa
tra  il  Ministro  dello  sviluppo  economico   e   ((il   Ministro))
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua
una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti
strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due
fasi: 
  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di
modifiche dei progetti presentati; 
  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria
dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva
finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle
varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di
finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato
Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,
il ((Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca))  e
il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo  quadro
di collaborazione con la Banca europea degli investimenti,  la  Cassa
depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo
quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto
del   Ministro   dello    sviluppo    economico,    del    ((Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca))  e  del  Ministro
per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   ((Ministro
dell'economia e delle finanze.)) 
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e
altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e
l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo
dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti
precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di
committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica
competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle
specifiche intese ((o accordi di programma stipulati)) con  l'Agenzia
per l'Italia  Digitale  sono  svolte  dalle  regioni  e  delle  altre
amministrazioni  pubbliche  competenti,  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, ((lettere c) e  d-bis))),  trova
applicazione il comma 9. 
  ((6-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   una
percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse  annuali  per
lo sviluppo dei grandi progetti strategici  di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto  dal
comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'
destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e
medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in
collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli
indirizzi tematici di cui al comma 2.)) 
  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei
predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate
anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 
  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui
al comma 2, (( lettere c) e d-bis) )), e' disciplinato con uno o piu'
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con
cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,
rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la
segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o
ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; 
b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni  di
   pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato
   livello  di  domanda  di  soluzioni  innovative  a   problemi   di
   particolare rilevanza; 
  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta
la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; 
  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione
degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della
migliore soluzione; 
e) previsione che i risultati della  procedura  precommerciale  siano
   divulgati e resi disponibili a terzi.