Art. 19 
 
                Decadenza in caso di incompatibilita' 
 
  1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una
delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e  VI  comporta
la decadenza dall'incarico e la risoluzione del  relativo  contratto,
di lavoro subordinato o autonomo, decorso il  termine  perentorio  di
quindici giorni dalla contestazione  all'interessato,  da  parte  del
responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere  della  causa  di
incompatibilita'. 
  2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il  collocamento  in
aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di
incompatibilita'.