(( Art. 19-bis Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero 1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e «ventinove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessantatre», «quarantatre» e «venti»; 2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» e' soppressa; 3) al comma 5, la parola: «ventinove» e' soppressa e le parole: «dieci», «sette» e «nove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette», «quattro» e «sei»; b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»; c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse; d) all'articolo 9: 1) al comma 1, la parola: «ventinove» e' soppressa e le parole: «due membri eletti» e «tre membri» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»; 2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e «quattro nomi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»; 3) al comma 3, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»; e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»; f) all'articolo 15: 1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» e' soppressa; 2) al comma 3, la parola: «ventinove» e' soppressa; g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), come modificato dalla presente legge: "Art. 4. 1. Il CGIE e' composto da sessantatre membri dei quali quarantatre in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e venti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5. 2. I membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. 3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana. 4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani. 5. I membri di nomina governativa sono designati come segue: a) sette dalle associazioni nazionali dell'emigrazione; b) quattro dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare; c) sei dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: "1. Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via ordinaria una volta all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8-bis della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: " 1. Il CGIE si articola in: a) Assemblea plenaria; b) Comitato di presidenza; c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area; d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario; e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.". Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vice-segretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vice-segretario generale eletto tra i membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da un membro eletto tra quelli nominati con il medesimo decreto e da un membro per ognuna delle citate aree continentali. 2. Per l'elezione del segretario generale, dei vice-segretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, due nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e due nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta in margine alle riunioni del Consiglio. 4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attivita' delle commissioni, sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. 5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE. 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. 7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: "Art. 12. 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione.". Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: "Art.15. 1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalita' previste per l'elezione ordinaria. 2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri. 3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalita' previste per la nomina del membro da sostituire. 4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.". Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 368 del 1989, come modificato dalla presente legge: "Art. 17. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalita' e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5. 2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvedera', ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.".