Art. 19 
 
                         Dotazione organica 
 
  1. Ferma restando  l'attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto
2012, n. 134, concernenti  l'istituzione  dell'Agenzia  per  l'Italia
Digitale, come indicato nelle premesse, le  dotazioni  organiche  del
personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  del   Ministero   sono
individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante
del presente decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le  dotazioni
organiche del personale appartenente alle aree, di cui alla  allegata
Tabella A,  sono  rideterminate,  in  diminuzione,  a  seguito  delle
procedure di trasferimento del personale previste  dall'articolo  10,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125. 
  3. Con decreto del Ministro si provvedera', entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  secondo  livello,  alla
ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche  del  Ministero,
dei  contingenti  del  personale  delle  aree  distinti  per   fascia
retributiva e profilo professionale. 
  4. Il personale dirigenziale di  prima  e  di  seconda  fascia  del
Ministero e'  inserito  nei  ruoli  del  personale  dirigenziale  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel
ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.