Art. 19 Dotazione organica 1. Ferma restando l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernenti l'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, come indicato nelle premesse, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le dotazioni organiche del personale appartenente alle aree, di cui alla allegata Tabella A, sono rideterminate, in diminuzione, a seguito delle procedure di trasferimento del personale previste dall'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3. Con decreto del Ministro si provvedera', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, alla ripartizione, nelle strutture centrali e periferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale. 4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico. 5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero dello sviluppo economico.