Art. 19 
 
 
                        Vigilanza del mercato 
 
  1. Le funzioni di autorita' di vigilanza  per  il  controllo  della
conformita' delle AEE alle disposizioni del  presente  decreto,  sono
svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  si
avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  dell'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  e  della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m),  e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68, nonche' dell'ISPRA.  Le  funzioni  di  controllo  alle  frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  Regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
 
          Note all'art. 19: 
              - L'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112 (Conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della L. 15  marzo  1997,  n.  59.),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n.  92,  cosi'
          recita: 
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.» 
              - L'art.  2  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580
          (Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura.),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, cosi' recita: 
              «Art. 2  (Compiti  e  funzioni).  -  1.  Le  camere  di
          commercio  svolgono,   nell'ambito   della   circoscrizione
          territoriale di  competenza,  funzioni  di  supporto  e  di
          promozione degli interessi generali delle imprese  e  delle
          economie  locali,  nonche',  fatte  salve   le   competenze
          attribuite dalla Costituzione e  dalle  leggi  dello  Stato
          alle amministrazioni statali, alle  regioni,  e  agli  enti
          locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche
          relative al sistema delle imprese. Le camere di  commercio,
          singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le
          funzioni ad esse delegate  dallo  Stato  e  dalle  regioni,
          nonche'  i  compiti  derivanti  da  accordi  o  convenzioni
          internazionali, informando la loro azione al  principio  di
          sussidiarieta'. 
              2. Le camere di commercio,  singolarmente  o  in  forma
          associata, svolgono in particolare le funzioni e i  compiti
          relativi a: 
              a) tenuta del registro delle  imprese,  del  Repertorio
          economico  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  8   della
          presente legge, e degli altri registri ed  albi  attribuiti
          alle camere di commercio dalla legge; 
              b) promozione della semplificazione delle procedure per
          l'avvio e lo svolgimento di attivita' economiche; 
              c) promozione del territorio e delle economie locali al
          fine di accrescerne la competitivita', favorendo  l'accesso
          al credito per le  PMI  anche  attraverso  il  supporto  ai
          consorzi fidi; 
              d) realizzazione di osservatori dell'economia locale  e
          diffusione di informazione economica; 
              e)   supporto   all'internazionalizzazione    per    la
          promozione del sistema italiano delle imprese all'estero  e
          la tutela del «Made in Italy», raccordandosi, tra  l'altro,
          con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 
              f)  promozione  dell'innovazione  e  del  trasferimento
          tecnologico   per   le   imprese,   anche   attraverso   la
          realizzazione di servizi e  infrastrutture  informatiche  e
          telematiche; 
              g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative
          per la risoluzione delle controversie  tra  imprese  e  tra
          imprese e consumatori e utenti; 
              h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese,  loro
          associazioni e associazioni di tutela degli  interessi  dei
          consumatori e degli utenti; 
              i) promozione di forme di controllo sulla  presenza  di
          clausole inique inserite nei contratti; 
              l)  vigilanza  e  controllo  sui  prodotti  e  per   la
          metrologia legale  e  rilascio  dei  certificati  d'origine
          delle merci e, nel  rispetto  delle  competenze  attribuite
          dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio
          di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei
          prodotti  sul  territorio  italiano  o  comunitario  e   di
          certificazioni   dei   poteri   di   firma,   su   atti   e
          dichiarazioni, a valere  all'estero,  in  conformita'  alle
          informazioni contenute nel registro delle imprese; 
              m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 
              n)  cooperazione  con  le  istituzioni  scolastiche   e
          universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per
          l'orientamento al lavoro e alle professioni. 
              3. Le camere  di  commercio,  nei  cui  registri  delle
          imprese siano iscritte o annotate meno di  40.000  imprese,
          esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h),  i)  e  l)
          obbligatoriamente in forma associata. 
              4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
          commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture  ed
          infrastrutture di interesse economico  generale  a  livello
          locale, regionale e nazionale, direttamente o  mediante  la
          partecipazione, secondo le norme  del  codice  civile,  con
          altri soggetti  pubblici  e  privati,  ad  organismi  anche
          associativi, ad enti, a consorzi e a societa'. 
              5. Le camere di commercio, nel rispetto di  criteri  di
          equilibrio economico e finanziario, possono costituire,  in
          forma singola o associata, e secondo  le  disposizioni  del
          codice civile, aziende speciali operanti secondo  le  norme
          del diritto privato. Le aziende speciali  delle  camere  di
          commercio   sono   organismi    strumentali    dotati    di
          soggettivita' tributaria. Le camere  di  commercio  possono
          attribuire alle aziende speciali il compito  di  realizzare
          le iniziative funzionali  al  perseguimento  delle  proprie
          finalita'  istituzionali  e  del   proprio   programma   di
          attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie  e
          strumentali necessarie. 
              6. Per la realizzazione  di  interventi  a  favore  del
          sistema  delle  imprese  e  dell'economia,  le  camere   di
          commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
          di programma ai  sensi  dell'art.  34  del  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              7. La programmazione  degli  interventi  a  favore  del
          sistema delle  imprese  e  dell'economia,  nell'ambito  del
          programma pluriennale di  attivita'  di  cui  all'art.  11,
          comma  1,  lett.  c),  formulata   in   coerenza   con   la
          programmazione dell'Unione europea,  dello  Stato  e  delle
          regioni. 
              8. Le camere di  commercio  possono  costituirsi  parte
          civile nei giudizi relativi ai  delitti  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il  commercio.  Possono,  altresi',
          promuovere l'azione per la  repressione  della  concorrenza
          sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile. 
              9. Le camere di commercio  e  le  loro  unioni  possono
          formulare pareri  e  proposte  alle  amministrazioni  dello
          Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni  che
          comunque  interessano  le  imprese   della   circoscrizione
          territoriale di competenza.». 
              - L'art. 3, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
          68 (Adeguamento dei compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, a norma dell'art. 4 della L.  31  marzo  2000,  n.
          78.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26  marzo
          2001, n. 71, cosi' recita: 
              «Art. 3 (Collaborazione con organi ed enti  nazionali).
          - 1. Il Corpo della Guardia di finanza, in  relazione  alle
          proprie competenze  in  materia  economica  e  finanziaria,
          collabora  con  gli  organi   costituzionali.   La   stessa
          collaborazione, previe intese con il Comando generale, puo'
          essere fornita agli organi  istituzionali,  alle  Autorita'
          indipendenti e agli  enti  di  pubblico  interesse  che  ne
          facciano richiesta. 
              2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,
          i militari del Corpo agiscono con le facolta'  e  i  poteri
          previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.». 
              - Per il Regolamento (CE) n. 765/2008,  si  veda  nelle
          note alle premesse.