ART. 19 
 
      (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Per  le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati
membri della UE o aderenti allo  Spazio  economico  europeo,  per  il
periodo di imposta di ammissione ai predetti  mercati  e  per  i  due
successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto  a
quello esistente alla chiusura  di  ciascun  esercizio  precedente  a
quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
per cento. Per  i  periodi  d'imposta  successivi  la  variazione  in
aumento del capitale proprio e' determinata senza  tenere  conto  del
suddetto incremento."; 
    b) al comma 4, dopo le  parole:  "periodi  d'imposta  successivi"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si  puo'  fruire  di  un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzato   in   diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito  in
cinque quote annuali di pari importo.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
societa' la cui ammissione alla  quotazione  avviene  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  e  sono  subordinate  alla
preventiva  autorizzazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel
2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2021, si provvede come segue: 
    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.