Art. 19 
 
 
  Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da  emanare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata la  dotazione  organica
dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unita'. 
  2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede: 
    a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio
in posizione di comando o fuori ruolo presso  la  Direzione  generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli  affari  esteri
che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere
favorevole  dell'amministrazione   di   appartenenza,   nonche'   del
personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare; 
    b) mediante l'inquadramento  di  non  oltre  quaranta  dipendenti
delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri,  che  optino
per il transito alle dipendenze dell'Agenzia; 
    c) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al  capo  III  del
titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ricorrendo
prioritariamente  alle  eccedenze  determinatesi  a   seguito   delle
riduzioni  delle  dotazioni  organiche  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    d) a regime, mediante le ordinarie forme di  procedure  selettive
pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente. 
  3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento  del
personale di cui al comma  2,  sono  corrispondentemente  ridotte  le
dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza
e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite  all'Agenzia.
In ogni caso, le suddette  dotazioni  organiche  non  possono  essere
reintegrate.  Il  personale  interessato   mantiene   l'inquadramento
previdenziale di provenienza. 
  4.  Al  personale  dell'Agenzia   si   applicano,   salva   diversa
disposizione recata dal presente provvedimento, le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo
16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente  legge,  si
applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge. 
  5. Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, e  per  un
quinquennio a decorrere dalla sua  istituzione  anche  in  deroga  ai
limiti temporali previsti  dalle  vigenti  disposizioni  normative  o
contrattuali, l'Agenzia puo' avvalersi di  personale  proveniente  da
altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione  di  comando,
al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  6. La disciplina del rapporto di lavoro con  il  personale  locale,
assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente
complessivo pari a cento unita', in aggiunta alla dotazione  organica
di cui al comma 1  del  presente  articolo,  e'  armonizzata  con  le
disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. E'  fatto  divieto
di  applicare  l'articolo  160  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e,  in  caso  di  chiusura  o
soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma  7,
della presente legge, i contratti di lavoro con il personale  di  cui
al presente comma,  che  devono  obbligatoriamente  essere  stipulati
prevedendo  una  condizione  risolutiva  espressa,  sono  risolti  di
diritto. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione  per  gli
oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  nel  limite  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il capo III del titolo II del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          reca: "Uffici, piante organiche, mobilita' e accessi". 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario) e' il seguente: 
              "Art. 2. (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni) - 1. Gli uffici  dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici di cui all'articolo 70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi  dell'articolo  9»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'articolo 9»; 
              b) dopo il primo periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4,  dopo  la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
              b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. Il compenso stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
              c) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.". 
              -   Il  testo  dell'articolo  35  del  citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
              "Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  d.lgs  n.
          267 del 2000): (159) (162) 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; (161) 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. Per gli enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  alle  relative
          assunzioni e' concessa, in sede di approvazione  del  piano
          triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
          dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli
          enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  l'autorizzazione  di
          cui al presente comma e' concessa in sede  di  approvazione
          dei Piani triennali di attivita' e del piano di  fabbisogno
          del personale e della  consistenza  dell'organico,  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.". 
              - Il testo dell'articolo 16, comma 1,  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina  della  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: 
              "1. Il personale addetto alla Direzione generale per la
          cooperazione allo sviluppo e' costituito da: 
              a) personale del Ministero degli affari esteri; 
              b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello
          Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli
          ordinamenti  delle  rispettive  istituzioni,   nel   limite
          massimo di sette unita'; 
              c) esperti e tecnici assunti con contratto  di  diritto
          privato, ai sensi dell'articolo 12; 
              d) personale dell'amministrazione  dello  Stato,  degli
          enti locali e di  enti  pubblici  non  economici  posto  in
          posizione di fuori ruolo o di comando anche  in  deroga  ai
          limiti  temporali  previsti  dalle   vigenti   disposizioni
          normative o contrattuali; 
              e)  funzionari  esperti,  di   cittadinanza   italiana,
          provenienti da organismi internazionali nei  limiti  di  un
          contingente  massimo  di  trenta  unita',   assunti   dalla
          Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo  sulla
          base di criteri analoghi a quelli  previsti  dalla  lettera
          c). ". 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo) e' il seguente: 
              "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.". 
              - Il titolo VI della  parte  seconda  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'amministrazione  degli  affari   esteri)
          reca: "Impiegati assunti a contratto  dalle  rappresentanze
          diplomatiche, dagli uffici consolari e  dagli  istituti  di
          cultura.". 
              - Il testo dell'articolo 160  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  e'  il
          seguente: 
              "Art. 160. (Assunzione presso altro ufficio).- Nel caso
          di  chiusura  o  soppressione  di  un  ufficio  all'estero,
          l'amministrazione si impegna, nei limiti  consentiti  dalle
          esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio,  a
          ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso
          un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto
          dall'articolo 166, primo  comma,  lettera  f).  L'impiegato
          riassunto  presso  altro  ufficio  conserva,  a  tutti  gli
          effetti,  la  precedente  anzianita'  di  servizio  ed   il
          precedente regime contrattuale. 
              L'impiegato che sia cessato dal servizio  per  gravi  e
          documentati motivi personali, dopo avere prestato  lodevole
          servizio  per  almeno  cinque  anni   presso   un   ufficio
          all'estero, puo' in  via  eccezionale  essere  autorizzato,
          tenuto conto delle esigenze  di  servizio,  a  svolgere  le
          proprie mansioni presso un altro ufficio  all'estero  entro
          tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente.  Anche
          nei casi di cui al presente comma, l'impiegato conserva  la
          precedente anzianita' di servizio ed il  precedente  regime
          contrattuale. 
              Nei casi previsti dai precedenti  commi  si  prescinde,
          nella riassunzione, dalle disposizioni di cui  all'articolo
          155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che
          sia cessato dal  servizio  ai  sensi  dell'articolo  161  e
          dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c),  d)  ed
          e).  Nel  caso  di  soppressione  o  chiusura  di  istituti
          italiani  di  cultura,  la   riassunzione   potra'   essere
          disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in
          deroga alle dotazioni di personale  a  contratto  stabilite
          per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale. 
              Nei soli casi di cui al primo comma, agli  impiegati  a
          contratto viene attribuito  un  contributo  alle  spese  di
          trasferimento nella misura determinata con apposito decreto
          del Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica.".