Art. 19 Semplificazione delle dichiarazioni delle societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato 1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo. 2. (abrogato).».