Art. 19 
 
Regime   degli   interventi,   nonche'   disposizioni   urgenti   per
l'operativita'  dell'amministrazione  degli  affari  esteri  e  della
                     cooperazione internazionale 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la  disciplina  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  17  e  18,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.