Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151, in materia di termini e modalita' della domanda per l'indennita'
             di maternita' per le libere professioniste 
 
  1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'indennita' di cui all'articolo 70, comma 3-ter e' erogata
previa domanda al  competente  ente  previdenziale,  corredata  dalla
certificazione relativa alle condizioni  ivi  previste.  In  caso  di
abbandono il padre libero professionista ne  rende  dichiarazione  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'art. 71 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 71 (Termini e  modalita'  della  domanda).  -  1.
          L'indennita'   di   cui   all'art.   70   e'   corrisposta,
          indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita',
          dal competente ente  che  gestisce  forme  obbligatorie  di
          previdenza in favore dei liberi professionisti,  a  seguito
          di apposita domanda presentata dall'interessata  a  partire
          dal compimento del sesto mese di  gravidanza  ed  entro  il
          termine perentorio di centottanta giorni dal parto. 
              2. La domanda, in carta libera, deve  essere  corredata
          da certificato medico comprovante la data di  inizio  della
          gravidanza e  quella  presunta  del  parto,  nonche'  dalla
          dichiarazione redatta ai sensi del decreto  del  Presidente
          della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante
          l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita'  di
          cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI. 
              3. L'indennita' di maternita' spetta in  misura  intera
          anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
          gravidanza, questa sia interrotta per  motivi  spontanei  o
          volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6  della
          legge 22 maggio 1978, n. 194. 
              3-bis. L'indennita' di cui all'art. 70, comma 3-ter  e'
          erogata previa domanda al  competente  ente  previdenziale,
          corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi
          previste.  In   caso   di   abbandono   il   padre   libero
          professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'art. 47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445. 
              4. I competenti enti che gestiscono forme  obbligatorie
          di  previdenza  in   favore   dei   liberi   professionisti
          provvedono  d'ufficio  agli   accertamenti   amministrativi
          necessari.». 
              - Per il testo dell'art.  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          vedano le note all'art. 16.