Art. 19 
 
 
        Disposizioni in materia di processo civile telematico 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito  dei  procedimenti  civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi  alle  Corti  d'Appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo
e dei documenti  che  si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in  giudizio  personalmente,  nel  rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione  la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»; 
      2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore" sono inserite  le
seguenti: "il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente," 
    b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 16-decies. (Potere di  certificazione  di  conformita'  delle
copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di  cui
si  avvale  la  pubblica  amministrazione  per  stare   in   giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato,  il
curatore  ed  il  commissario  giudiziale,  quando   depositano   con
modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto formato su supporto analogico e notificato,  con  modalita'  non
telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21
gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita' della copia al predetto
atto. La  copia  munita  dell'attestazione  di  conformita'  equivale
all'originale dell'atto  notificato.  Le  disposizioni  del  presente
articolo  si  applicano  anche  all'atto   consegnato   all'ufficiale
giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione. 
  «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di conformita') - 1.
Quando l'attestazione  di  conformita'  prevista  dalle  disposizioni
della  presente  sezione,  dal   codice   di   procedura   civile   e
dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53,  si
riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in
calce o a margine della copia o su foglio  separato,  che  sia  pero'
congiunto materialmente alla medesima. 
  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento
informatico. 
  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita'
puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico
separato  e  contenente  l'indicazione  dei   dati   essenziali   per
individuare univocamente la copia a cui  si  riferisce;  il  predetto
documento e' allegato al messaggio di posta  elettronica  certificata
mediante il quale la copia stessa e' depositata  telematicamente.  Se
la copia informatica e' destinata alla  notifica,  l'attestazione  di
conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.». 
  2. Per gli  interventi  necessari  al  completamento  del  processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi  compresa  la  tenuta,  con  modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici,  dei
periti  presso  il  tribunale,  dei  professionisti   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di  euro  3  milioni  per  l'anno
2016, di euro 2 milioni per  l'anno  2017  e  di  euro  1  milione  a
decorrere dall'anno 2018.