Art. 19 
 
 
                           Effetto domino 
 
  1. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato, in base alle informazioni fornite  dai  gestori  ai  sensi
degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di  una  richiesta
di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni  svolte  ai  sensi
dell'articolo 27, sulla base dei  criteri  definiti  all'allegato  E,
individua gli stabilimenti o  i  gruppi  di  stabilimenti  di  soglia
inferiore e di soglia superiore, per i quali  la  probabilita'  o  la
possibilita' o le  conseguenze  di  un  incidente  rilevante  possono
essere maggiori a causa della posizione geografica,  della  vicinanza
degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti
interessati. 
  2. Qualora il CTR o la regione o  il  soggetto  da  essa  designato
dispongano di ulteriori informazioni rispetto a  quelle  fornite  dai
gestori ai sensi degli articoli  13  e  15,  relativamente  a  quanto
indicato  all'articolo  13,  comma  2,   lettera   g),   le   mettono
tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini  dell'applicazione
del comma 4. 
  3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma  1  trasmettono  al
Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al  comma  1,
le informazioni necessarie per gli adempimenti  di  cui  all'articolo
21. 
  4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi  del  comma  1
devono: 
  a)  scambiarsi  le  informazioni  necessarie  per   consentire   di
riesaminare e, eventualmente,  modificare,  in  considerazione  della
natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante,  i
rispettivi documenti relativi  alla  politica  di  prevenzione  degli
incidenti  rilevanti,  i  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  i
rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna; 
  b) cooperare nella  diffusione  delle  informazioni  nei  confronti
della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano  nell'ambito
di applicazione del  presente  decreto,  nonche'  nella  trasmissione
delle informazioni all'autorita' competente  per  la  predisposizione
dei piani di emergenza esterna. 
  5. Il CTR accerta che: 
  a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui  al
comma 4, lettera a); 
  b) i  gestori  cooperino  nella  diffusione  e  trasmissione  delle
informazioni di cui al comma 4, lettera b). 
  6. Il CTR, in  accordo  con  la  regione  o  il  soggetto  da  essa
designato: 
  a) individua, tra  le  aree  soggette  ad  effetto  domino,  quelle
caratterizzate da una elevata concentrazione di  stabilimenti,  sulla
base  dei  criteri  definiti  all'allegato  E  e  sulla  base   delle
informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; 
  b) coordina fra  tutti  i  gestori  degli  stabilimenti  di  soglia
superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di  tali  aree  lo
scambio delle informazioni  necessarie  per  accertare  la  natura  e
l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti; 
  c) puo' richiedere, in presenza nell'area  di  situazioni  critiche
per   la   gestione   delle   emergenze,   o   per    il    controllo
dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione  derivanti
da effetti domino, la predisposizione, da  parte  dei  gestori  degli
stabilimenti di soglia superiore e di soglia  inferiore  interessati,
di uno studio di sicurezza integrato dell'area. 
  7. Nell'allegato E sono stabiliti: 
  a) i criteri per l'individuazione degli  stabilimenti  soggetti  ad
effetto domino; 
  b) i criteri per l'individuazione e la  perimetrazione  delle  aree
soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata  concentrazione
di stabilimenti; 
  c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i  gestori  e
per la predisposizione dell'eventuale studio di  sicurezza  integrato
dell'area.