Art. 19 Effetto domino 1. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati. 2. Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4. 3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21. 4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1 devono: a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna; b) cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, nonche' nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna. 5. Il CTR accerta che: a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 4, lettera a); b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, lettera b). 6. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato: a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3; b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti; c) puo' richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell'area. 7. Nell'allegato E sono stabiliti: a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino; b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti; c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato dell'area.