Art. 19 
 
 
Riordino della disciplina dei servizi pubblici  locali  di  interesse
                         economico generale 
 
  1. Il decreto legislativo  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'
adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono
a quelli di cui all'articolo 16: 
    a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle
citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi  e  dei
criteri dettati  dalla  normativa  europea  e  dalla  legge  statale,
dell'individuazione delle attivita'  di  interesse  generale  il  cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione  dei
bisogni degli appartenenti alle comunita' locali,  in  condizioni  di
accessibilita'  fisica   ed   economica,   di   continuita'   e   non
discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; 
    b) soppressione, previa ricognizione, dei  regimi  di  esclusiva,
comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia  di
concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la  qualita'
e l'efficienza del servizio; 
    c)  individuazione  della  disciplina  generale  in  materia   di
regolazione e  organizzazione  dei  servizi  di  interesse  economico
generale di ambito locale, compresa la definizione  dei  criteri  per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base  ai  principi
di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita'  e  in  conformita'
alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa'  in
partecipazione pubblica  operanti  nei  servizi  idrici,  risoluzione
delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione
europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12  e
13 giugno 2011; 
    d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione  delle  stesse,  dei  criteri   per   l'organizzazione
territoriale  ottimale  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica; 
    e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i
presupposti  della  concorrenza  nel  mercato,  delle  modalita'   di
gestione o di conferimento della gestione dei  servizi  nel  rispetto
dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia
di auto-produzione, e dei principi  generali  relativi  ai  contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia  organizzativa,
economicita',   efficacia,   imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo
riconoscimento, proporzionalita'; 
    f)  introduzione,  nell'ambito  delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita'  o  di
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle  attivita'  e  delle
gestioni  secondo  criteri  di  economicita'  ed  efficienza,  ovvero
l'eliminazione del controllo pubblico; 
    g) individuazione dei  criteri  per  la  definizione  dei  regimi
tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine
di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; 
    h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi
pubblici locali; 
    i) revisione delle  discipline  settoriali  ai  fini  della  loro
armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in  materia
di modalita' di affidamento dei servizi; 
    l) previsione  di  una  netta  distinzione  tra  le  funzioni  di
regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi,  anche
attraverso la modifica  della  disciplina  sulle  incompatibilita'  o
sull'inconferibilita' di incarichi o cariche; 
    m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione
delle reti, degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni,  nonche'  di
cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e
valorizzazione  della  proprieta'   pubblica,   di   efficienza,   di
promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di  gestione,
di semplificazione; 
    n) individuazione e  allocazione  dei  poteri  di  regolazione  e
controllo  tra  i  diversi  livelli  di  governo   e   le   autorita'
indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella  gestione  e
nell'erogazione  dei  servizi,  di  garantire  l'eliminazione   degli
sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel
contempo gli standard qualitativi dei servizi; 
    o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
per gli utenti dei servizi; 
    p) introduzione e potenziamento di  forme  di  consultazione  dei
cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di  direttive
alle amministrazioni pubbliche  e  alle  societa'  di  servizi  sulla
qualita' e sui costi degli stessi; 
    q) promozione di strumenti per supportare  gli  enti  proprietari
nelle attivita' previste all'articolo 18, per  favorire  investimenti
nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione,  riduzione  e  miglioramento  delle  aziende   che
operano nel settore; 
    r) previsione di termini  e  modalita'  per  l'adeguamento  degli
attuali regimi alla nuova disciplina; 
    s) definizione del  regime  delle  sanzioni  e  degli  interventi
sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia; 
    t) armonizzazione con la disciplina generale  delle  disposizioni
speciali  vigenti  nei  servizi  pubblici   locali,   relative   alla
disciplina giuridica dei rapporti di lavoro; 
    u)  definizione  di   strumenti   per   la   trasparenza   e   la
pubblicizzazione  dei  contratti  di  servizio,  relativi  a  servizi
pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli  enti
affidanti anche attraverso la definizione di  contratti  di  servizio
tipo per ciascun servizio  pubblico  locale  di  interesse  economico
generale; 
    v) definizione di  strumenti  di  rilevazione,  anche  attraverso
banche  dati  nazionali  gia'  costituite,  dei  dati   economici   e
industriali, degli obblighi di  servizio  pubblico  imposti  e  degli
standard  di  qualita',  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dalla
normativa nazionale in materia di trasparenza.