Art. 19 Operazioni in valuta (articolo 39 della direttiva 86/635/CEE) 1. Le attivita' e le passivita' denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto. 2. Le operazioni in valuta «fuori bilancio» sono valutate: a) al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate; b) al tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni e' inclusa nel conto economico a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b).