Art. 19 
 
               Accoglienza dei minori non accompagnati 
 
  1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i  minori
non accompagnati sono  accolti  in  strutture  governative  di  prima
accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
27 agosto  1997,  n.  281,  per  il  tempo  strettamente  necessario,
comunque non superiore a  sessanta  giorni,  alla  identificazione  e
all'eventuale  accertamento  dell'eta',  nonche'  a   ricevere,   con
modalita' adeguate alla loro  eta',  ogni  informazione  sui  diritti
riconosciuti al  minore  e  sulle  modalita'  di  esercizio  di  tali
diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le
strutture  di  prima  accoglienza   sono   attivate   dal   Ministero
dell'interno, in accordo con l'ente  locale  nel  cui  territorio  e'
situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno  anche  in
convenzione  con  gli  enti  locali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze per i  profili  finanziari,  sono  fissati  le  modalita'  di
accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con  la  normativa
regionale,  e  i  servizi  da  erogare,   in   modo   da   assicurare
un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel  rispetto  dei  diritti
fondamentali del minore  e  dei  principi  di  cui  all'articolo  18.
Durante  la  permanenza  nella  struttura  di  prima  accoglienza  e'
garantito un colloquio con uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,  ove
necessario in presenza di un mediatore culturale,  per  accertare  la
situazione personale del minore, i  motivi  e  le  circostanze  della
partenza dal suo Paese di origine e del viaggio  effettuato,  nonche'
le sue  aspettative  future.  La  prosecuzione  dell'accoglienza  del
minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
  2. I minori non accompagnati richiedenti protezione  internazionale
hanno accesso alle  misure  di  accoglienza  predisposte  dagli  enti
locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39,  fermo  restando  per  i  minori  non  accompagnati  non
richiedenti protezione internazionale l'accesso alle medesime  misure
di accoglienza nei limiti di cui all'articolo  1,  comma  183,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.  A  tal  fine  gli  enti  locali  che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche  e
i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati. 
  3. In caso di temporanea indisponibilita' nelle strutture di cui ai
commi  1  e  2,  l'assistenza  e  l'accoglienza   del   minore   sono
temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del Comune in cui
il minore si trova, secondo  gli  indirizzi  fissati  dal  Tavolo  di
coordinamento  di  cui  all'articolo  16.  I  Comuni  che  assicurano
l'attivita' di accoglienza ai sensi del presente  comma  accedono  ai
contributi disposti dal Ministero dell'interno  a  valere  sul  Fondo
nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  di
cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
nel limite delle risorse del medesimo Fondo. 
  4. Il minore non accompagnato non puo' essere trattenuto o  accolto
presso i centri di cui agli articoli 6 e 9. 
  5. L'autorita' di pubblica sicurezza  da'  immediata  comunicazione
della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare  per
l'apertura della tutela e per la nomina  del  tutore  a  norma  degli
articoli 343 e seguenti  del  codice  civile,  al  Procuratore  della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i
minorenni per la ratifica delle misure  di  accoglienza  predisposte,
nonche' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  mezzi
idonei a  garantirne  la  riservatezza,  al  fine  di  assicurare  il
censimento  e  il  monitoraggio  della  presenza   dei   minori   non
accompagnati. 
  6. Il tutore possiede  le  competenze  necessarie  per  l'esercizio
delle proprie funzioni e svolge i propri compiti  in  conformita'  al
principio dell'interesse superiore del  minore.  Non  possono  essere
nominati tutori individui o organizzazioni i cui  interessi  sono  in
contrasto anche potenziale con quelli  del  minore.  Il  tutore  puo'
essere sostituito solo in caso di necessita'. 
  7.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  all'unita'  familiare  e'
tempestivamente avviata  ogni  iniziativa  per  l'individuazione  dei
familiari  del  minore  non   accompagnato   richiedente   protezione
internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni,  sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e
i   servizi   dell'asilo,    con    organizzazioni    internazionali,
intergovernative  e  associazioni  umanitarie,  per  l'attuazione  di
programmi  diretti  a  rintracciare  i  familiari  dei   minori   non
accompagnati. Le ricerche ed i programmi  diretti  a  rintracciare  i
familiari sono svolti  nel  superiore  interesse  dei  minori  e  con
l'obbligo  della  assoluta  riservatezza,  in  modo  da  tutelare  la
sicurezza del richiedente e dei familiari. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  27  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per gli articoli 1-sexies  e  1-septies  del  decreto
          legge 30 dicembre 1989, n. 416, si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 181 e  183
          della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190   che   reca:
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato" (Legge di stabilita' 2015) 
              "181. Al fine di una migliore  gestione  e  allocazione
          della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del
          Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  sono
          trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo
          per l'accoglienza dei minori  stranieri  non  accompagnati,
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai  sensi  del
          presente comma sono incrementate di 12,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2015.". 
              "183.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  6
          dell'articolo 26 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
          n. 25, i minori stranieri  non  accompagnati  presenti  nel
          territorio nazionale accedono, nei limiti delle  risorse  e
          dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati
          con il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi
          dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
          30 dicembre 1989, n. 416,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.". 
              - Per l'articolo 343 del Codice Civile  si  veda  nelle
          note all'articolo 2.