Art. 19 
 
                  Prevenzione degli incidenti gravi 
                      da parte degli operatori 
 
  1.  L'operatore  redige  un  documento  che  definisce  la  propria
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in  tutte  le
proprie attivita' in mare nel  settore  degli  idrocarburi  che  deve
essere presentato a norma dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),
esplicitando il sistema adottato per il  monitoraggio  sull'efficacia
di tale politica e garantendone l'attuazione. Il  documento  contiene
le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8. 
  2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene
conto della responsabilita' primaria  dell'operatore,  anche  per  il
controllo dei rischi di un incidente grave che  risultano  dalle  sue
operazioni e per il miglioramento  continuo  del  controllo  di  tali
rischi in modo da assicurare un  livello  elevato  di  protezione  in
qualsiasi momento. 
  3. Gli operatori presentano, a norma  dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della
sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione: 
    a) delle modalita' organizzative  per  il  controllo  dei  grandi
rischi; 
    b)  delle  modalita'  di  preparazione  e   presentazione   delle
relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti  a
norma del presente decreto; 
    c)  dei  sistemi  di  verifica  indipendente  istituiti  a  norma
dell'articolo 17. 
  4. Per gli impianti esistenti  al  19  luglio  2015  e'  presentato
documento analogo a quello di cui al comma 3  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un meccanismo per dare agli operatori  la  possibilita'  di
contribuire   all'effettiva   consultazione   tripartita    di    cui
all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di  questi
meccanismi puo' figurare  nella  politica  aziendale  di  prevenzione
degli incidenti gravi. 
  6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi  e  i
sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in
conformita' dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato  IV.  Si
applicano le seguenti condizioni: 
    a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi  e'
redatta per iscritto  e  stabilisce  gli  obiettivi  generali  e  gli
accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonche'  le
modalita' per conseguire tali obiettivi  e  attuare  tali  accordi  a
livello aziendale; 
    b) il sistema di gestione  della  sicurezza  e  dell'ambiente  e'
integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende
una struttura organizzativa,  responsabilita',  pratiche,  procedure,
procedimenti e risorse per la  determinazione  e  l'attuazione  della
politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi. 
  7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario  completo
delle attrezzature per gli interventi di  emergenza  pertinenti  alle
loro attivita' in mare nel settore degli idrocarburi. 
  8. Gli operatori, in consultazione con il  Comitato  e  utilizzando
gli  scambi  di  conoscenze,  informazioni  ed  esperienze   di   cui
all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme  e  le  linee
guida sulle migliori pratiche in relazione al  controllo  dei  grandi
rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio  ed  esecuzione
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono,
come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI. 
  9.  Il  documento  di  politica  aziendale  di  prevenzione   degli
incidenti gravi di cui  al  comma  1  comprende  anche  gli  impianti
dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di  fuori
dell'Unione. 
  10. Qualora l'attivita' svolta rappresenti  un  pericolo  immediato
per la salute umana o accresca significativamente il  rischio  di  un
incidente grave, l'operatore  adotta  misure  adeguate,  che  possono
includere, se  ritenuto  necessario,  la  sospensione  dell'attivita'
finche' il pericolo o il rischio sia adeguatamente  sotto  controllo.
L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente  e  comunque  entro
ventiquattro ore dall'adozione le misure  adottate,  accompagnate  da
una relazione. 
  11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati  al
fine di garantire un affidabile raccolta  e  registrazione  dei  dati
pertinenti alla perforazione e  alla  sicurezza  delle  operazioni  e
dell'impianto, e ad impedirne  manipolazioni.  L'operatore,  inoltre,
predispone un sistema di  registrazione  informatica  che  garantisce
l'integrita', la disponibilita'  e  il  non  ripudio  dei  dati,  nel
rispetto dei principi di riservatezza e responsabilita' del dato,  in
ogni  condizione,  dei  dati  relativi  ai   parametri   tecnici   di
perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri
come disposto dal Comitato, con  misure  almeno  analoghe  da  quanto
previsto dall'articolo  50-bis,  comma  3,  lettera  a),  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati  comunque  raccolti  e
registrati sono resi disponibili per  le  verifiche  del  Comitato  e
della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della
tutela dell'ambiente marino. 
 
          Note all'art. 19: 
              Il testo dell'art. 50-bis, del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione  digitale.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O., cosi' recita: 
              "Art. 50-bis Continuita' operativa 
              1. In relazione  ai  nuovi  scenari  di  rischio,  alla
          crescente   complessita'    dell'attivita'    istituzionale
          caratterizzata da  un  intenso  utilizzo  della  tecnologia
          dell'informazione,     le     pubbliche     amministrazioni
          predispongono i piani di emergenza in grado  di  assicurare
          la  continuita'  delle  operazioni  indispensabili  per  il
          servizio e il ritorno alla normale operativita'. 
              2.  Il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione assicura  l'omogeneita'  delle  soluzioni  di
          continuita'    operativa     definite     dalle     diverse
          Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale  il
          Parlamento. 
              3.  A   tali   fini,   le   pubbliche   amministrazioni
          definiscono: 
              a) il piano di continuita'  operativa,  che  fissa  gli
          obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure
          per la gestione della continuita' operativa, anche affidate
          a soggetti esterni. Il piano tiene conto  delle  potenziali
          criticita'   relative   a   risorse   umane,   strutturali,
          tecnologiche  e  contiene  idonee  misure  preventive.   Le
          amministrazioni pubbliche verificano la  funzionalita'  del
          piano di continuita' operativa con cadenza biennale; 
              b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte
          integrante di quello di continuita' operativa di  cui  alla
          lettera a) e stabilisce le misure tecniche e  organizzative
          per garantire il funzionamento dei centri  di  elaborazione
          dati e  delle  procedure  informatiche  rilevanti  in  siti
          alternativi a quelli di  produzione.  DigitPA,  sentito  il
          Garante per la protezione dei dati personali, definisce  le
          linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la
          salvaguardia dei dati e  delle  applicazioni  informatiche,
          verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di
          disaster recovery delle amministrazioni  interessate  e  ne
          informa   annualmente   il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione. (172) 
              4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da  ciascuna
          amministrazione sulla base di appositi e dettagliati  studi
          di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente
          acquisito il parere di DigitPA."