Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «Le   pubbliche
amministrazioni  pubblicano  i  criteri  definiti  nei   sistemi   di
misurazione e valutazione della performance  per  l'assegnazione  del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua  distribuzione,  in
forma aggregata, al fine di dare conto del  livello  di  selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 19: 
              Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  20.  (Obblighi  di  pubblicazione   dei   dati
          relativi  alla  valutazione  della   performance   e   alla
          distribuzione dei premi al personale)  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni pubblicano i  dati  relativi  all'ammontare
          complessivo dei premi collegati alla performance  stanziati
          e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
              2. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i  criteri
          definiti nei sistemi di  misurazione  e  valutazione  della
          performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e
          i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata,
          al  fine  di  dare  conto  del  livello   di   selettivita'
          utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
          nonche'  i  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione
          nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per
          i dipendenti. 
              3. (abrogato).».