Art. 19 
 
 
       Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e  12  del
presente decreto, pari complessivamente a  90  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, si provvede: 
    a) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59; 
    b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2017
al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  come
rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.