Art. 19 
 
Disposizioni relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei
                in Italia. Caso EU Pilot 7192/14/TAXU 
 
  1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8: 
      1) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Tale disposizione non trova applicazione per i veicoli immatricolati
in uno Stato membro dell'Unione  europea  o  in  uno  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale  sussiste  un
adeguato scambio di informazioni»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il veicolo da turismo, come definito dall'articolo 2, lettera  b),
della  direttiva  83/182/CEE  del  Consiglio,  del  28  marzo   1983,
immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea  o  nello  Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  con  il  quale
sussiste  un  adeguato  scambio  di  informazioni,  in  cui   risiede
normalmente uno studente che lo utilizza nel territorio italiano,  e'
esente dal pagamento della tassa automobilistica per l'intero periodo
del corso di studi svolto in Italia»; 
    b) all'articolo 18, le parole: «, a condizione di reciprocita' di
trattamento,» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'esenzione trimestrale  e'  subordinata  alla  sussistenza
della reciprocita' di  trattamento  da  parte  del  Paese  terzo  non
appartenente all'Unione europea  o  non  aderente  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di
informazioni». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo vigente degli articoli 8 e  18  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  n.  39/1953  (Testo  unico
          delle leggi sulle tasse automobilistiche), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1953, n. 33, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art.  8   (Tassa   per   autoveicoli   in   temporanea
          importazione). - Le  autovetture  ed  i  motocicli  ad  uso
          privato,   importati   temporaneamente    dall'estero    ed
          appartenenti a persone  residenti  stabilmente  all'estero,
          decorso il periodo di tre mesi  di  franchigia  di  cui  al
          successivo art. 18, possono circolare in Italia  anche  per
          altri nove mesi contro pagamento, presso qualsiasi  ufficio
          esattore, di un dodicesimo della tassa annuale per  ciascun
          mese di soggiorno oltre il terzo e sino al dodicesimo mese.
          Ogni frazione di mese si computa per un mese intero. 
              Le autovetture ed i  motocicli,  non  riesportati  alla
          scadenza di un anno, si considerano  nazionalizzati  e  non
          possono  circolare  in  Italia  senza  il  pagamento  della
          normale tassa di circolazione. 
              Le precedenti  disposizioni  si  applicano  anche  agli
          autoscafi esteri ad uso privato, temporaneamente  importati
          ed adibiti al trasporto di persone. 
              Gli autobus adibiti  al  trasporto  di  persone  e  gli
          autocarri adibiti al trasporto di merci, nonche' i relativi
          rimorchi   importati   temporaneamente    dall'estero    ed
          appartenenti a persone  residenti  stabilmente  all'estero,
          possono circolare in  Italia  contro  il  pagamento  di  un
          trentaseiesimo della tassa annuale per ogni dieci giorni di
          soggiorno o frazione di essi. 
              Il trattamento tributario di cui al  presente  articolo
          e'  subordinato  alla  sussistenza  della  reciprocita'  di
          trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede  il
          possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato. Tale
          disposizione  non  trova   applicazione   per   i   veicoli
          immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o  in
          uno  Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo con  il  quale  sussiste  un  adeguato  scambio  di
          informazioni.  Il  veicolo  da   turismo,   come   definito
          dall'art. 2, lettera b),  della  direttiva  83/182/CEE  del
          Consiglio, del 28 marzo  1983,  immatricolato  nello  Stato
          membro  dell'Unione  europea   o   nello   Stato   aderente
          all'Accordo sullo Spazio economico  europeo  con  il  quale
          sussiste un adeguato scambio di informazioni in cui risiede
          normalmente uno studente che  lo  utilizza  nel  territorio
          italiano,   e'   esente   dal   pagamento    della    tassa
          automobilistica per l'intero periodo  del  corso  di  studi
          svolto in Italia. 
              Il veicolo  da  turismo,  come  definito  dall'art.  2,
          lettera b), della direttiva 83/182/CEE del  Consiglio,  del
          28 marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione
          europea o nello Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio
          di informazioni, in cui risiede  normalmente  uno  studente
          che lo utilizza nel  territorio  italiano,  e'  esente  dal
          pagamento della tassa automobilistica per l'intero  periodo
          del corso di studi svolto in Italia.». 
              «Art. 18  (Esenzione  trimestrale  per  autoveicoli  in
          temporanea importazione). - Le autovetture, i  motocicli  e
          gli autoscafi,  ad  uso  privato,  i  rimorchi  ad  uso  di
          applicazione   di    campeggio    e    simili,    importati
          temporaneamente  dall'estero,  appartenenti  e  guidati  da
          persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati dal
          pagamento  della  tassa  di  circolazione.  L'esenzione  e'
          accordata anche quando il proprietario od un suo  congiunto
          entro il terzo  grado  parimenti  residente  all'estero  si
          trova a bordo del veicolo e  questo  e'  guidato  da  altra
          persona,  pure  se   residente   in   Italia.   L'esenzione
          trimestrale   e'   subordinata   alla   sussistenza   della
          reciprocita' di trattamento da parte del  Paese  terzo  non
          appartenente all'Unione europea o non aderente  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo con  il  quale  sussiste  un
          adeguato scambio di informazioni.».