Art. 19 
 
                      Modifiche all'articolo 22 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005 il  comma
6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  22  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici 
              1. I documenti informatici  contenenti  copia  di  atti
          pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
          gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
          origine su supporto analogico,  spediti  o  rilasciati  dai
          depositari pubblici autorizzati e dai  pubblici  ufficiali,
          hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e  2715
          del codice civile, se ad essi e' apposta  o  associata,  da
          parte di colui  che  li  spedisce  o  rilascia,  una  firma
          digitale o altra firma  elettronica  qualificata.  La  loro
          esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento
          informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche
          stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
              3. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  di   cui
          all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria  degli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale non e' espressamente disconosciuta. 
              4. Le copie formate  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e  3
          sostituiscono  ad  ogni  effetto  di  legge  gli  originali
          formati in origine su supporto analogico, e sono idonee  ad
          assolvere gli  obblighi  di  conservazione  previsti  dalla
          legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in  caso  di  conservazione  sostitutiva,  la  loro
          conformita' all'originale deve  essere  autenticata  da  un
          notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
          dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
          documento informatico. 
              6. (abrogato)».