Art. 19 Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi 1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.