Art. 19 
 
 
                   Elaborazione dei vini frizzanti 
 
  1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e  del
vino frizzante gassificato, come  definiti  dalla  vigente  normativa
dell'Unione europea, e' effettuata con le seguenti modalita': 
    a) la costituzione della partita e'  disciplinata  dalle  vigenti
disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti a DOP o IGP  i
prodotti costituenti  la  partita  sono  ottenuti  nel  rispetto  dei
singoli disciplinari di produzione; 
    b) la  presa  di  spuma  del  vino  frizzante  puo'  avvenire  in
bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa
di spuma della partita possono essere utilizzati  esclusivamente,  da
soli o in miscela tra loro: 
      1) mosto d'uva; 
      2) mosto d'uva parzialmente fermentato; 
      3) vino nuovo ancora in fermentazione; 
      4) mosto concentrato; 
      5) mosto concentrato rettificato; 
    c)  l'aggiunta  di  mosto  concentrato  e  di  mosto  concentrato
rettificato per la  presa  di  spuma  non  e'  considerata  ne'  come
dolcificazione, ne' come arricchimento; 
    d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino  frizzante
gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea,
salve le norme piu' restrittive previste nei singoli disciplinari  di
produzione dei vini a  DOP  e  IGP.  La  dolcificazione  puo'  essere
effettuata anche in fase di costituzione della partita; 
    e) ai fini dell'attivita' di controllo  e  vigilanza  nell'ambito
degli stabilimenti di produzione o confezionamento,  da  parte  degli
organismi preposti, la determinazione  della  sovrappressione  dovuta
alla  presenza  dell'anidride  carbonica  in  soluzione,  nei  limiti
fissati dalle vigenti norme dell'Unione  europea,  e'  effettuata  al
termine dell'elaborazione del vino frizzante  e  del  vino  frizzante
gassificato prima che gli stessi,  regolarmente  confezionati,  siano
estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta
utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa  dell'Unione
europea, e' dato dalla media dei risultati ottenuti  dall'analisi  di
quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita; 
    f)  la  dicitura  «rifermentazione  in  bottiglia»  puo'   essere
utilizzata  nella  designazione  e  nella  presentazione   dei   vini
frizzanti a DOP e IGP per  i  quali  tale  pratica  e'  espressamente
prevista nei relativi disciplinari di produzione. 
  2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b)
del comma 1 non  deve  aumentare  il  titolo  alcolometrico  volumico
totale originario della partita di piu' di 0,9 per cento in volume.