Art. 19 
 
     Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole:
« Societa' italiana degli autori e degli editori » sono  aggiunte  le
seguenti: « e gli altri organismi di  gestione  collettiva  »,  e  la
parola « remuneri » e' sostituita dalla seguente: « remunerino »; 
  b) all'articolo 180: 
  1) al primo comma, dopo le parole: « Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.) », sono aggiunte le seguenti: « ed  agli  altri
organismi di gestione collettiva di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35 »; 
  2) al terzo comma, le parole: « dell'ente » sono  sostituite  dalle
seguenti:  «  della  Societa'  italiana  degli  autori   ed   editori
(S.I.A.E.) » e la parola: « esso » e' sostituita  dalla  seguente:  «
essa ». 
  2. Per gli organismi di gestione  collettiva  di  cui  all'articolo
180, comma 1, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,  stabiliti  in
Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso
subordinata  alla  verifica  del  rispetto  dei  requisiti  da  parte
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  ai  sensi  del
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, comma 3, dopo le  parole:  «  Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « definisce
con proprio provvedimento »; 
  b) all'articolo 20, comma 2, le parole:  «  organismi  di  gestione
collettiva ed » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  15-bis,  comma
          2-ter, e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
          del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15-bis 
              1. - 2-bis Omissis. 
              2-ter. Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
          di  esenzione  o  di  riduzione  di  cui  al  comma  2-bis,
          prevedendo  adeguati   meccanismi   di   controllo,   anche
          attraverso    forme    di    responsabilizzazione     degli
          organizzatori, che assicurino il rispetto delle  condizioni
          che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il  decreto
          di  cui  al  presente   comma   possono   altresi'   essere
          individuati ulteriori eventi o ricorrenze  particolari  che
          permettano  l'applicazione  di  forme  di  esenzione  o  di
          riduzione dalla corresponsione  dei  diritti  d'autore.  Il
          decreto di cui al presente  comma  prevede  misure  atte  a
          garantire che,  nelle  fattispecie  previste,  la  Societa'
          italiana degli autori ed editori e gli altri  organismi  di
          gestione collettiva,  in  coerenza  con  le  risultanze  di
          bilancio, remunerino in forma compensativa i  titolari  dei
          diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma  puo'
          essere sottoposto a revisione triennale." 
              "Art. 180 
              L'attivita' di intermediario, comunque  attuata,  sotto
          ogni forma diretta o indiretta di  intervento,  mediazione,
          mandato,  rappresentanza   ed   anche   di   cessione   per
          l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione,
          di  recitazione,  di  radiodiffusione   ivi   compresa   la
          comunicazione al pubblico via satellite e  di  riproduzione
          meccanica e cinematografica di opere tutelate, e' riservata
          in via esclusiva alla Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) ed  agli  altri  organismi  di  gestione
          collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,  n.
          35. 
              Tale attivita' e' esercitata per effettuare: 
              1) la concessione, per  conto  e  nell'interesse  degli
          aventi  diritto,  di  licenze  e  autorizzazioni   per   la
          utilizzazione economica di opere tutelate; 
              2)  la  percezione  dei  proventi  derivanti  da  dette
          licenze ed autorizzazioni; 
              3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi
          diritto. 
              L'attivita' della Societa'  italiana  degli  autori  ed
          editori (S.I.A.E.) si esercita altresi'  secondo  le  norme
          stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali
          essa ha una rappresentanza organizzata. 
              La suddetta esclusivita' di poteri  non  pregiudica  la
          facolta' spettante all'autore, ai suoi  successori  o  agli
          aventi causa, di esercitare  direttamente  i  diritti  loro
          riconosciuti da questa legge. 
              Nella ripartizione dei proventi prevista al  n.  3  del
          secondo comma una quota parte  deve  essere  in  ogni  caso
          riservata  all'autore.  I  limiti  e  le  modalita'   della
          ripartizione sono determinati dal regolamento. 
              Quando, pero', i  diritti  di  utilizzazione  economica
          dell'opera possono dar luogo a percezioni  di  proventi  in
          paesi stranieri in favore di cittadini italiani domiciliati
          o residenti nella Repubblica, ed i titolari di tali diritti
          non provvedono, per qualsiasi motivo, alla  percezione  dei
          proventi, trascorso un anno  dalla  loro  esigibilita',  e'
          conferito alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (S.I.A.E.) il potere di esercitare i diritti  medesimi  per
          conto e nell'interesse dell'autore e dei suoi successori  o
          aventi causa. 
              I proventi di cui al precedente  comma  riscossi  dalla
          Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.),
          detratte  le  spese  di  riscossione,  saranno   tenuti   a
          disposizione degli aventi diritto, per un  periodo  di  tre
          anni;  trascorso  questo  termine  senza  che  siano  stati
          reclamati  dagli  aventi  diritto,  saranno  versati   alla
          Confederazione nazionale  professionisti  ed  artisti,  per
          scopi di assistenza alle categorie degli autori,  scrittori
          e musicisti.". 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.  35  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2014/26/UE  sulla   gestione
          collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi  e
          sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per   i
          diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato
          interno" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo  2017,  n.
          72. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 3, e  20,
          comma 2, del citato decreto legislativo  n.  35  del  2017,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  8.  Requisiti  degli   organismi   di   gestione
          collettiva e delle entita'  di  gestione  indipendente  che
          svolgono attivita' di amministrazione e di  intermediazione
          dei diritti connessi al diritto d'autore 
              1. - 2. Omissis. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare
          l'inizio  dell'attivita'  secondo  le  modalita'   previste
          dall'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni  all'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle  comunicazioni,  autorita'  di  vigilanza  ai   sensi
          dell'articolo  40,  trasmettendo  altresi'  alla   suddetta
          amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di
          notorieta', ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   e   successive
          modificazioni,  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          previsti al precedente comma 1, insieme ad  una  copia  del
          proprio  statuto.  L'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  definisce  con  proprio   provvedimento   le
          modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al
          presente articolo. 
              Omissis." 
              "Art. 20. Diritti gestiti  nel  quadro  di  accordi  di
          rappresentanza 
              1. Gli organismi di  gestione  collettiva  non  operano
          alcuna  discriminazione  nei  confronti  dei  titolari  dei
          diritti di cui  gestiscono  i  diritti  nel  quadro  di  un
          accordo  di  rappresentanza,  in  particolare  per   quanto
          concerne le tariffe  applicabili,  le  spese  di  gestione,
          nonche' le condizioni per la riscossione dei  proventi  dei
          diritti e per la  distribuzione  degli  importi  dovuti  ai
          titolari dei diritti. 
              2. La riscossione dei diritti sul territorio  nazionale
          da parte di  entita'  di  gestione  indipendenti  stabiliti
          all'estero e' disciplinata dagli accordi di  rappresentanza
          di cui alla presente Sezione.".