(( Art. 19-decies 
 
                Regime di sostegno alla cogenerazione 
                        per teleriscaldamento 
 
  1. Gli interventi su unita'  di  cogenerazione  che  non  rientrano
nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera b), del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5
settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  218  del  19
settembre 2011, ma che comportano un incremento della  producibilita'
termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di
sistema di teleriscaldamento efficiente  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,
e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini  di  aumento
della capacita' di trasporto, accedono al regime di sostegno  di  cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n. 20,  secondo  i  valori  di  rendimento  fissati  nel  regolamento
delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12  ottobre  2015.  Il
Ministro dello sviluppo economico definisce criteri  e  modalita'  di
accesso al regime di sostegno con apposito decreto da  emanare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione
          della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
              "Art. 2. Definizioni 
              1. Omissis. 
              2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
              a)   Accredia:   organismo   nazionale   italiano    di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 
              a-bis) aggregatore: un fornitore  di  servizi  che,  su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
              b)  ammodernamento  sostanziale  di  un  impianto:   un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita'; 
              b-bis)  audit   energetico   o   diagnosi   energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
              c) auditor energetico: persona fisica o  giuridica  che
          esegue diagnosi energetiche; 
              d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
              d-bis) cliente finale: cliente  che  acquista  energia,
          anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; 
              e)  coefficiente  di  edificazione:  rapporto  tra   la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
              f)  condominio:  edificio   con   almeno   due   unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
              g) consumo di energia finale: tutta  l'energia  fornita
          per l'industria, i trasporti,  le  famiglie,  i  servizi  e
          l'agricoltura, con esclusione delle  forniture  al  settore
          della  trasformazione   dell'energia   e   alle   industrie
          energetiche stesse; 
              h) consumo di  energia  primaria:  il  consumo  interno
          lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
              i) contatore di fornitura:  apparecchiatura  di  misura
          dell'energia consegnata. Il  contatore  di  fornitura  puo'
          essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di
          energia della singola unita' immobiliare,  o  condominiale,
          nel caso in  cui  misuri  l'energia,  con  l'esclusione  di
          quella elettrica, consumata da  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari, come  nel  caso  di  un  condominio  o  di  un
          edificio polifunzionale; 
              l); 
              m)  conto  termico:  sistema  di  incentivazione  della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  1  del  2
          gennaio 2013; 
              n) contratto di rendimento energetico o di  prestazione
          energetica (EPC): accordo contrattuale tra il  beneficiario
          o chi per esso esercita il potere negoziale e il  fornitore
          di una misura di miglioramento dell'efficienza  energetica,
          verificata  e  monitorata  durante  l'intera   durata   del
          contratto,  dove  gli  investimenti  (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
              o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri  ambientali
          minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto  del
          Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
              p) edificio polifunzionale: edificio destinato a  scopi
          diversi e  occupato  da  almeno  due  soggetti  che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
              q) ENEA: Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
              r)  energia  termica:  calore  per  riscaldamento   e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
              s) energia: tutte  le  forme  di  prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'articolo  2,  lettera  d),  del  regolamento  (CE)   n.
          1099/2008 del Parlamento e del  Consiglio  del  22  ottobre
          2008; 
              t) esercente l'attivita' di misura  del  gas  naturale:
          soggetto  che  eroga   l'attivita'   di   misura   di   cui
          all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              u)  esercente  l'attivita'   di   misura   dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'articolo 4, comma 6 della deliberazione  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  n.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              v) grande impresa:  impresa  che  occupa  piu'  di  250
          persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
          o il cui totale di bilancio annuo supera i  43  milioni  di
          euro; 
              z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
              aa) immobili della pubblica  amministrazione  centrale:
          edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione centrale, e da essa occupati; 
              bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico  o
          virtuale che permette  la  comunicazione  fra  due  o  piu'
          entita' di tipo diverso; 
              cc) microimpresa, piccola impresa  e  media  impresa  o
          PMI: impresa  che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui
          fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  o  il  cui
          totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni  di  euro.
          Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
              dd)   Piano   d'azione   nazionale   per   l'efficienza
          energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo
          17  che  individua  gli  orientamenti  nazionali   per   il
          raggiungimento    degli    obiettivi    di    miglioramento
          dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 
              ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
          consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione  (PAN
          GPP): Piano predisposto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
          1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 102 del 3 maggio 2013; 
              ff)  pubblica   amministrazione   centrale:   autorita'
          governative centrali di cui  all'allegato  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento  (o
          teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di  trasporto
          dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
          verso una pluralita' di edifici o  siti  di  utilizzazione,
          realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
          consentire a chiunque interessato,  nei  limiti  consentiti
          dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
          l'approvvigionamento   di   energia    termica    per    il
          riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
          lavorazione e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda sanitaria; 
              hh)  ripartizione  regionale  della  quota  minima   di
          energia da produrre mediante  energie  rinnovabili  (Burden
          Sharing):  suddivisione  tra  Regioni  degli  impegni   per
          raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di  cui
          al decreto  15  marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
          n. 78 del 2 aprile 2012; 
              ii)   riscaldamento   e   raffreddamento    efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria per rifornire un'unita' di  energia  il
          50 per cento di calore di scarto;  erogata  nell'ambito  di
          una pertinente delimitazione di sistema in modo  efficiente
          in   termini   di   costi,   come   valutato   nell'analisi
          costi-benefici di cui al presente  decreto,  tenendo  conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              ll)   riscaldamento   e   raffreddamento    individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              mm)  servizio  energetico:  la  prestazione  materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              nn) sistema di contabilizzazione: sistema  tecnico  che
          consente la misurazione dell'energia termica o  frigorifera
          fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
          un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento  o
          teleraffreddamento,    ai    fini    della    proporzionale
          suddivisione delle relative spese; 
              oo)  sistema  di  gestione  dell'energia:  insieme   di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
              pp) sistema di  misurazione  intelligente:  un  sistema
          elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una forma di comunicazione elettronica; 
              qq) sistema di termoregolazione:  sistema  tecnico  che
          consente all'utente di regolare la temperatura  desiderata,
          entro i limiti previsti dalla normativa vigente,  per  ogni
          unita' immobiliare, zona o ambiente; 
              qq-bis) sotto-contatore:  contatore  dell'energia,  con
          l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle  del
          contatore  di  fornitura  di  una  pluralita'   di   unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
              rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento  di
          analisi e strategia  energetica  approvato  con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  n.  73  del  27
          marzo 2013; 
              ss) superficie  coperta  utile  totale:  la  superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
              tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:
          sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,
          in alternativa, almeno: 
              a) il 50  per  cento  di  energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
              b) il 50 per cento di calore di scarto; 
              c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
              d)  il  50  per  cento  di   una   combinazione   delle
          precedenti; 
              uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di
          misura  dell'energia  pari  all'energia  rilasciata   dalla
          combustione di una tonnellata di petrolio  grezzo,  il  cui
          valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
              vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
          20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE  sulla  promozione
          della cogenerazione basata su una domanda di  calore  utile
          nel mercato interno  dell'energia,  nonche'  modifica  alla
          direttiva 92/42/CEE): 
              "Art. 6. Regime di sostegno alla cogenerazione ad  alto
          rendimento. 
              1.  Al  fine  di  assicurare  che  il   sostegno   alla
          cogenerazione sia basato sulla domanda di  calore  utile  e
          simultaneamente sui  risparmi  di  energia  primaria,  alla
          cogenerazione  ad   alto   rendimento   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4,  comma  2,
          11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.
          79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai  benefici
          derivanti  dall'applicazione  dei  provvedimenti  attuativi
          dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del
          1999 e dell'articolo 16, comma 4, del  decreto  legislativo
          23 maggio 2000, n. 164. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. 
              Omissis.". 
              -  Il  regolamento  delegato   (UE)   2015/2402   della
          Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede  i  valori  di
          rendimento di riferimento  armonizzati  per  la  produzione
          separata di energia elettrica e di calore  in  applicazione
          della direttiva 2012/27/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  che  abroga  la   decisione   di   esecuzione
          2011/877/UE della Commissione e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          19 dicembre 2015, n. L 333.