(( Art. 19-terdecies 
 
          Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 
               in materia di documentazione antimafia 
 
  1. Al codice di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei  »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »; 
  b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei  »
sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 83, comma 3-bis, e
          91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre  2011,
          n. 159 (Codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 83. Ambito di applicazione  della  documentazione
          antimafia 
              1. - 3. Omissis. 
              3-bis. La documentazione di cui al comma  1  e'  sempre
          prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e
          zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di
          sostegno  previsti  dalla  politica  agricola   comune,   a
          prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i
          terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo   acquisiti,   che
          usufruiscono di fondi europei per un  importo  superiore  a
          5.000 euro." 
              "Art. 91. Informazione antimafia 
              1. Omissis. 
              1-bis. L'informazione  antimafia  e'  sempre  richiesta
          nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli  demaniali
          che ricadono nell'ambito dei regimi  di  sostegno  previsti
          dalla politica agricola  comune,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli,  a
          qualunque  titolo  acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi
          europei per un importo superiore a 5.000 euro. 
              Omissis.".