(( Art. 19-terdecies Modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia di documentazione antimafia 1. Al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 83, comma 3-bis, dopo le parole: « fondi europei » sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro »; b) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo le parole: « fondi europei » sono aggiunte le seguenti: « per un importo superiore a 5.000 euro ». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), come modificato dalla presente legge: "Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione antimafia 1. - 3. Omissis. 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." "Art. 91. Informazione antimafia 1. Omissis. 1-bis. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. Omissis.".