(( Art. 19-quinquiesdecies 
 
Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi  di  telefonia,
  reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di  cadenza
  di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I contratti  di  fornitura  nei  servizi  di  comunicazione
elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte  e
della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli  promozionali
a  carattere  temporaneo  di  durata  inferiore  a  un  mese  e   non
rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 
  1-ter.  Gli  operatori  di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di
comunicazioni  elettroniche,   indipendentemente   dalla   tecnologia
utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro
il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 
  1-quater.  L'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
garantisce la pubblicazione  dei  servizi  offerti  e  delle  tariffe
generali di  cui  al  comma  1-bis,  in  modo  da  assicurare  che  i
consumatori possano compiere scelte informate. 
  1-quinquies. In caso di violazione del comma 1-bis l'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni ordina  all'operatore  la  cessazione
della condotta e il  rimborso  delle  eventuali  somme  indebitamente
percepite o  comunque  ingiustificatamente  addebitate  agli  utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore
a trenta giorni »; 
  b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «  La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2,  3,
3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma  16,  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259,  e  successive  modificazioni.  L'inottemperanza
agli ordini impartiti ai sensi del comma  1-quinquies  e'  sanzionata
applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice »; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui  al  comma  1-bis
costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto  e
nella Carta dei servizi. Nel caso di  variazione  dello  standard  da
parte dell'operatore e tenendo conto  delle  tempistiche  di  cui  al
comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,  in
favore di ciascun utente interessato dalla illegittima  fatturazione,
maggiorato di euro 1 per ogni giorno  successivo  alla  scadenza  del
termine assegnato dall'Autorita'  ai  sensi  del  comma  1-quinquies.
L'Autorita'  vigila  sul   rispetto   della   presente   disposizione
nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6,  lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ». 
  2. All'articolo 98, comma 11, del citato codice di cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « da  euro  120.000,00
ad euro 2.500.000,00 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  da  euro
240.000,00 ad euro 5.000.000,00 ». 
  3. All'articolo 71 del citato decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le imprese che forniscono reti pubbliche  di  comunicazione
elettronica o servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito  alle
caratteristiche    dell'infrastruttura    fisica    utilizzata    per
l'erogazione dei servizi. A tal fine,  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  l'Autorita'
per le garanzie  nelle  comunicazioni  definisce  le  caratteristiche
tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di
infrastruttura fisica,  individuando  come  infrastruttura  in  fibra
ottica completa l'infrastruttura  che  assicura  il  collegamento  in
fibra fino all'unita' immobiliare del  cliente.  Costituisce  pratica
commerciale scorretta, ai sensi del codice del  consumo,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ogni  comunicazione  al
pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non
rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Ricarica  nei  servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet 
              1. Al fine di favorire la concorrenza e la  trasparenza
          delle  tariffe,  di  garantire  ai  consumatori  finali  un
          adeguato livello di conoscenza sugli effettivi  prezzi  del
          servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
          presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli  operatori
          di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di   comunicazioni
          elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
          per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
          forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
          telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
          previsione di termini temporali  massimi  di  utilizzo  del
          traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
          difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
          fatti salvi  i  vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte
          promozionali comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
          consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano  la
          propria  offerta  commerciale  alle  predette  disposizioni
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              1-bis.  I  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di
          comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  prevedono  la
          cadenza di rinnovo delle offerte e della  fatturazione  dei
          servizi, ad esclusione di quelli promozionali  a  carattere
          temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
          su base mensile o di multipli del mese. 
              1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e
          di  comunicazioni  elettroniche,  indipendentemente   dalla
          tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
          al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-quater.   L'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni  garantisce  la  pubblicazione  dei   servizi
          offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis,  in
          modo da  assicurare  che  i  consumatori  possano  compiere
          scelte informate. 
              1-quinquies. In caso  di  violazione  del  comma  1-bis
          l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  ordina
          all'operatore la cessazione della condotta  e  il  rimborso
          delle eventuali somme indebitamente  percepite  o  comunque
          ingiustificatamente addebitate agli  utenti,  indicando  il
          termine entro cui adempiere, in ogni caso non  inferiore  a
          trenta giorni. 
              2. L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei  differenti
          operatori della telefonia deve evidenziare  tutte  le  voci
          che compongono l'offerta, al fine di consentire ai  singoli
          consumatori un adeguato confronto. 
              2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          determina le modalita' per  consentire  all'utente,  a  sua
          richiesta, al momento della chiamata da un numero  fisso  o
          cellulare   e   senza   alcun   addebito,   di    conoscere
          l'indicazione  dell'operatore  che   gestisce   il   numero
          chiamato. 
              3. I contratti per adesione stipulati con operatori  di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
          devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
          contratto o di trasferire le utenze presso altro  operatore
          senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e  senza
          spese  non  giustificate  da  costi  dell'operatore  e  non
          possono imporre un obbligo di preavviso superiore a  trenta
          giorni. Le clausole difformi sono  nulle,  fatta  salva  la
          facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni  del
          presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto  entro  i
          successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
          al  recesso  o  al  trasferimento  dell'utenza   ad   altro
          operatore sono commisurate al valore  del  contratto  e  ai
          costi  reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai   costi
          sostenuti per dismettere la linea telefonica  o  trasferire
          il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
          della  pubblicizzazione   dell'offerta   e   in   fase   di
          sottoscrizione del contratto, nonche'  comunicate,  in  via
          generale,   all'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, esplicitando analiticamente la  composizione
          di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. 
              3-bis.   Le   modalita'   utilizzabili   dal   soggetto
          contraente che intenda recedere da un  contratto  stipulato
          con operatori di  telefonia  e  di  reti  televisive  e  di
          comunicazione elettronica, nonche' in  caso  di  cambio  di
          gestore, devono essere semplici e di immediata  attivazione
          e devono seguire le medesime forme utilizzabili al  momento
          dell'attivazione o  dell'adesione  al  contratto.  In  ogni
          caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive  e  di
          comunicazioni    elettroniche    devono    consentire    la
          possibilita' per consumatori  e  utenti  di  comunicare  il
          recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche. 
              3-ter.  Il  contratto  stipulato   con   operatori   di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, ove comprenda offerte promozionali  aventi  ad
          oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,  non  puo'
          avere durata superiore a ventiquattro  mesi.  Nel  caso  di
          risoluzione anticipata si  applicano  i  medesimi  obblighi
          informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri   per   il
          consumatore di cui al comma 3, terzo  periodo,  e  comunque
          gli  eventuali  relativi  costi  devono   essere   equi   e
          proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
          della promozione offerta. 
              3-quater. E' fatto  obbligo  ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
          il consumatore  o  per  l'utente  di  ricevere  servizi  in
          abbonamento da parte dello stesso operatore,  o  di  terzi,
          senza   il   previo   consenso   espresso   e   documentato
          all'attivazione di tale tipologia di servizi. 
              4. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
          disposizioni di cui al comma 2  e  al  comma  3-quater.  La
          violazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  1-bis,
          1-ter,  2,  3,  3-bis,  3-ter  e  3-quater  e'   sanzionata
          dall'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
          applicando  l'articolo  98,  comma  16,  del  codice  delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1º  agosto  2003,  n.  259,  e  successive   modificazioni.
          L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi  del  comma
          1-quinquies e' sanzionata applicando l'articolo  98,  comma
          11, del medesimo codice. 
              4-bis. Il periodo mensile o suoi  multipli  di  cui  al
          comma 1-bis costituisce standard  minimo  nelle  condizioni
          generali di contratto e nella Carta dei servizi.  Nel  caso
          di variazione dello  standard  da  parte  dell'operatore  e
          tenendo conto delle tempistiche di cui al comma  1-ter,  si
          applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
          di   ciascun   utente   interessato    dalla    illegittima
          fatturazione,  maggiorato  di  euro  1  per   ogni   giorno
          successivo   alla   scadenza    del    termine    assegnato
          dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies.  L'Autorita'
          vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
          delle competenze di cui all'articolo 1,  comma  6,  lettera
          a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.". 
              - Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 98 del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 98. Sanzioni 
              1. - 10. Omissis. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  240.000,00  ad  euro  5.000.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              Omissis.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  71  del  citato
          decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   71.   Trasparenza   e    pubblicazione    delle
          informazioni 
              1. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica  o  servizi
          accessibili  al  pubblico  di   comunicazione   elettronica
          pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate
          e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti,  a
          eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e  a
          informazioni sulle condizioni generali vigenti  in  materia
          di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti  finali
          e   ai   consumatori,   conformemente   alle   disposizioni
          dell'allegato n. 5. Tali informazioni  sono  pubblicate  in
          forma   chiara,   esaustiva   e   facilmente   accessibile.
          L'Autorita' puo' precisare ulteriori prescrizioni  relative
          alla  forma  in  cui  tali   informazioni   devono   essere
          pubblicate. 
              1-bis. Le imprese  che  forniscono  reti  pubbliche  di
          comunicazione  elettronica  o  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni
          chiare  e  trasparenti  in  merito   alle   caratteristiche
          dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione  dei
          servizi. A tal fine, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  l'Autorita'
          per  le   garanzie   nelle   comunicazioni   definisce   le
          caratteristiche tecniche e le corrispondenti  denominazioni
          delle   diverse   tipologie   di   infrastruttura   fisica,
          individuando come infrastruttura in fibra  ottica  completa
          l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino
          all'unita' immobiliare  del  cliente.  Costituisce  pratica
          commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  ogni
          comunicazione  al  pubblico  dell'offerta  di  servizi   di
          comunicazione   elettronica    che    non    rispetti    le
          caratteristiche tecniche  definite  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni. 
              2. L'Autorita' promuove la  fornitura  di  informazioni
          che consentano agli  utenti  finali  e  ai  consumatori  di
          valutare  autonomamente  il  costo  di  modalita'  di   uso
          alternative, anche mediante  guide  interattive.  Ove  tali
          servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito
          o a un prezzo ragionevole, l'Autorita'  provvede  affinche'
          vengano resi  disponibili  o  affida  l'incarico  a  terzi.
          Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare  gratuitamente
          le informazioni pubblicate  dalle  imprese  che  forniscono
          reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili  al
          pubblico per  vendere  o  rendere  disponibili  tali  guide
          interattive o tecniche analoghe. 
              2-bis.  Fermo  restando  le  disposizioni  di  cui   al
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2   aprile   2007,   n.   40,
          l'Autorita' puo' imporre alle imprese che  forniscono  reti
          pubbliche  di  comunicazione  elettronica  o   servizi   di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico  di,  tra
          l'altro: 
              a) fornire ai contraenti informazioni sulle tariffe  in
          vigore  riguardo  a  ogni  numero  o  servizio  soggetto  a
          particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di
          servizi l'Autorita'  puo'  esigere  che  tali  informazioni
          siano fornite immediatamente  prima  della  connessione  al
          numero chiamato; 
              b)  informare  i  contraenti  di  eventuali   modifiche
          all'accesso ai servizi di  emergenza  o  alle  informazioni
          sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio
          al quale si sono abbonati; 
              c)  informare  i  contraenti  di  ogni  modifica   alle
          condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e
          applicazioni,  ove   siano   ammesse   dalla   legislazione
          nazionale in conformita' del diritto dell'Unione europea; 
              d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere
          dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in  un
          collegamento  di  rete  nel  rispetto  del   diritto   alla
          protezione dei dati personali dell'utente onde  evitare  la
          saturazione della rete  e  il  superamento  dei  limiti  di
          capienza, che indichino anche  le  eventuali  ripercussioni
          sulla qualita' del servizio riconducibili a tali procedure;
          e) informare i contraenti del loro diritto  a  decidere  se
          far inserire o meno i loro dati personali in  un  elenco  e
          delle tipologie di dati  di  cui  trattasi  in  materia  di
          protezione dei dati personali e tutela della  vita  privata
          nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonche'; 
              f) comunicare regolarmente ai  contraenti  disabili  le
          informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati  a
          loro. 
              2-ter. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorita'  puo',
          prima  di  imporre  un  obbligo,   promuovere   misure   di
          auto-regolamentazione o co-regolamentazione. 
              2-quater. Le imprese di cui al comma 2-bis  diffondono,
          all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse
          agli attuali e nuovi contraenti tramite gli  stessi  canali
          normalmente  utilizzati   dalle   imprese   per   le   loro
          comunicazioni  con  i  contraenti.  In  tal   caso,   dette
          informazioni   sono   fornite   dall'Autorita'   in   forma
          standardizzata e riguardano fra l'altro: 
              a)  gli   utilizzi   piu'   comuni   dei   servizi   di
          comunicazione elettronica per attivita' illegali e  per  la
          diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli  che
          possono  attentare  al  rispetto  degli  altrui  diritti  e
          liberta'. Rientrano in questa categoria le  violazioni  del
          diritto d'autore e dei diritti connessi e  le  informazioni
          sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonche'; 
              b) i  mezzi  di  protezione  contro  i  rischi  per  la
          sicurezza personale, per la  vita  privata  e  per  i  dati
          personali  nella  fruizione  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica.".