(( Art. 19-quater 
 
           Banca dati nazionale degli operatori economici 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  gestione,  il   funzionamento   e
l'implementazione  delle  nuove  funzionalita'   della   Banca   dati
nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma  1,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e' autorizzata  la  spesa  di  euro  100.000  per
l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo  81,  comma
2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  autorizzato  a
stipulare una convenzione con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
utilizzando parte delle risorse di cui al  primo  periodo.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000  euro
per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  81  del
          citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              "Art. 81. Documentazione di gara 
              1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli  85  e
          88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
          di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e
          finanziario,   per   la   partecipazione   alle   procedure
          disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase
          di esecuzione del contratto della permanenza  dei  suddetti
          requisiti, e' acquisita esclusivamente attraverso la  Banca
          dati   centralizzata   gestita    dal    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  denominata  Banca  dati
          nazionale degli operatori economici. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita
          l'ANAC e  l'AGID,  sono  indicati  i  dati  concernenti  la
          partecipazione alle gare e il loro esito, in  relazione  ai
          quali e'  obbligatoria  l'inclusione  della  documentazione
          nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali
          e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i
          termini  e   le   regole   tecniche   per   l'acquisizione,
          l'aggiornamento e la consultazione dei predetti  dati.  Con
          il medesimo decreto  si  provvede  alla  definizione  delle
          modalita' relative alla progressiva  informatizzazione  dei
          documenti   necessari   a   comprovare   i   requisiti   di
          partecipazione e l'assenza di cause di esclusione,  nonche'
          alla definizione dei criteri  e  delle  modalita'  relative
          all'accesso      e      al      funzionamento       nonche'
          all'interoperabilita' tra le diverse banche dati  coinvolte
          nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  accordo
          con  ANAC,  definisce  le  modalita'  di   subentro   nelle
          convenzioni  stipulate  dall'ANAC,  tali  da  non   rendere
          pregiudizio  all'attivita'  di  gestione  dati   attribuite
          all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'articolo 216, comma 13. 
              3. Costituisce oggetto di valutazione della performance
          il  rifiuto,  ovvero  l'omessa  effettuazione   di   quanto
          necessario a  garantire  l'interoperabilita'  delle  banche
          dati, secondo le modalita' individuate con  il  decreto  di
          cui al comma 2, da parte del  soggetto  responsabile  delle
          stesse   all'interno   dell'amministrazione   o   organismo
          pubblico coinvolti nel procedimento. A  tal  fine,  l'ANAC,
          debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, effettua le dovute  segnalazioni  all'organo
          di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 
              4. Gli esiti dell'accertamento dei  requisiti  generali
          di   qualificazione,    costantemente    aggiornati,    con
          riferimento  al  medesimo  partecipante  nei   termini   di
          efficacia di ciascun documento, possono  essere  utilizzati
          anche per gare diverse.".