(( Art. 19-sexies 
 
          Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni 
                     di investimento immobiliare 
 
  1. All'articolo 4, comma  2-ter,  del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «
L'Agenzia del demanio puo' assegnare i predetti immobili, laddove non
necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni
statali di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, agli enti pubblici  anche  territoriali,  entro  il  31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il  31  dicembre  2020
per il Fondo Patrimonio Uno ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter  dell'articolo  4
          del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
          valorizzazione del patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di
          sviluppo dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. Conferimento di beni immobili a  fondi  comuni
          di investimento immobiliare. 
              1. - 2-bis. Omissis. 
              2-ter. Gli immobili in  uso  governativo,  conferiti  o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che  li
          hanno in uso, per  periodi  di  durata  fino  a  nove  anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla  base  di
          parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo'  assegnare
          i predetti immobili, laddove non necessari  per  soddisfare
          le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
          all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, agli enti pubblici anche  territoriali,  entro  il  31
          dicembre 2019 per  il  Fondo  immobili  pubblici  e  il  31
          dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I  contratti  di
          locazione possono prevedere la rinuncia al diritto  di  cui
          all'ultimo comma dell'articolo 27  della  legge  27  luglio
          1978, n.  392.  Il  fondo  previsto  dal  comma  1,  quinto
          periodo, dell'articolo 29 del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, puo' essere incrementato  anche  con
          quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo. 
              Omissis.".