(( Art. 19-octies 
 
               Disposizioni in materia di riscossione 
 
  1. All'articolo 1, comma  13,  lettera  f),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, le parole: «  da  parte  dell'agenzia  »  sono
sostituite dalle seguenti: « da parte del Ministero  dell'economia  e
delle finanze ». 
  2. All'articolo 26, primo comma, primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la
parola: « municipale » sono aggiunte le seguenti: « ;  in  tal  caso,
quando ai fini del perfezionamento  della  notifica  sono  necessarie
piu' formalita', le stesse possono essere compiute, in un periodo  di
tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi  tra  quelli
sopra  indicati  ciascuno  dei  quali  certifica  l'attivita'  svolta
mediante relazione datata e sottoscritta ». 
  3. All'articolo 14, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1997, n. 30, le parole: « e gli enti pubblici non  economici
» sono sostituite dalle seguenti: « , gli enti pubblici non economici
e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione ». 
  4. I  termini  per  l'adempimento  degli  obblighi  dichiarativi  e
comunicativi relativi  ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate possono essere  prorogati  con  provvedimento  del  direttore
della  medesima  Agenzia,  adottato   d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  in  presenza  di  eventi  o  circostanze  che
comportino  gravi  difficolta'  per  la  loro   regolare   tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo  nella  pubblicazione  delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  relativi
agli adempimenti stessi. 
  5. La proroga dei termini  disposta  ai  sensi  del  comma  4  deve
garantire un termine  congruo,  comunque  non  superiore  a  sessanta
giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi. 
  6. All'articolo  7  del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1994,  n.  489,
dopo il comma 4-ter e' aggiunto il seguente: 
  «4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter,  la  tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici e',
in ogni caso, considerata regolare  in  difetto  di  trascrizione  su
supporti cartacei nei termini  di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui  predetti
sistemi elettronici e vengono  stampati  a  seguito  della  richiesta
avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo modificato del comma 13 dell'articolo 1  del
          citato decreto-legge n. 193 del  2016  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  26
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. (Notificazione della cartella di pagamento) 
              La  cartella  e'  notificata  dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
          in tal caso,  quando  ai  fini  del  perfezionamento  della
          notifica sono necessarie piu' formalita', le stesse possono
          essere compiute, in un periodo di  tempo  non  superiore  a
          trenta  giorni,  da  soggetti  diversi,  tra  quelli  sopra
          indicati, ciascuno dei quali certifica  l'attivita'  svolta
          mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica  puo'
          essere eseguita anche mediante invio  di  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso,  la  cartella   e'
          notificata in plico  chiuso  e  la  notifica  si  considera
          avvenuta nella data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento
          sottoscritto da una  delle  persone  previste  dal  secondo
          comma o dal portiere dello stabile  dove  e'  l'abitazione,
          l'ufficio o l'azienda. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14  del
          decreto-legge 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,   n.   30
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria  e
          contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
          per l'anno 1997), come modificato dalla presente legge: 
              "14. Esecuzione  forzata  nei  confronti  di  pubbliche
          amministrazioni. 
              1. Le amministrazioni dello Stato,  gli  enti  pubblici
          non economici e l'ente  Agenzia  delle  entrate-Riscossione
          completano le procedure per l'esecuzione dei  provvedimenti
          giurisdizionali  e  dei  lodi  arbitrali  aventi  efficacia
          esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme  di
          danaro  entro  il  termine  di  centoventi   giorni   dalla
          notificazione del titolo esecutivo. Prima di  tale  termine
          il creditore non puo' procedere ad esecuzione  forzata  ne'
          alla notifica di atto di precetto. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          10 giugno 1994,  n.  357,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (Disposizioni  tributarie
          urgenti  per  accelerare   la   ripresa   dell'economia   e
          dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli  adempimenti  a
          carico del contribuente), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Semplificazione di adempimenti e riduzione  di
          sanzioni per irregolarita' formali. 
              1.-2. Omissis. 
              3. In caso  di  irregolarita'  nella  compilazione  dei
          documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627, la pena pecuniaria non si applica se  il  trasgressore
          versa  all'ufficio   dell'imposta   sul   valore   aggiunto
          competente una somma pari a un centesimo del massimo  della
          suddetta pena entro sessanta giorni  successivi  alla  data
          della  consegna   o   della   notifica   del   verbale   di
          constatazione. 
              4. Nell'articolo 39, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633, sono soppresse le  parole  da:  «e'  ammesso»
          fino alla fine del comma. 
              4-bis. Omissis. 
              4-ter. A tutti gli  effetti  di  legge,  la  tenuta  di
          qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici  e'
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei,  nei  termini  di  legge,   dei   dati   relativi
          all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle
          relative dichiarazioni annuali non siano scaduti  da  oltre
          tre  mesi,  allorquando  anche  in  sede  di  controlli  ed
          ispezioni gli stessi risultino  aggiornati  sugli  appositi
          supporti magnetici e vengano stampati contestualmente  alla
          richiesta avanzata  dagli  organi  competenti  ed  in  loro
          presenza. 
              4-quater.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal   comma
          precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli  23
          e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972, n. 633 con sistemi  elettronici  e',  in  ogni  caso,
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei, nei termini di  legge,  se  in  sede  di  acceso,
          ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui
          predetti sistemi elettronici e vengono stampati  a  seguito
          della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
          presenza.".