(( Art. 19-novies 
 
              Disposizioni in materia di assicurazione 
                     professionale obbligatoria 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  31  dicembre  2012,  n.
247, le parole: « a se' e » sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  12
          della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. Assicurazione per la responsabilita' civile e
          assicurazione contro gli infortuni 
              1. Omissis. 
              2. All'avvocato, all'associazione o alla  societa'  tra
          professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per  il
          tramite  delle  associazioni  e  degli  enti  previdenziali
          forensi,  apposita  polizza  a  copertura  degli  infortuni
          derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e  praticanti
          in conseguenza dell'attivita' svolta  nell'esercizio  della
          professione anche fuori dei  locali  dello  studio  legale,
          anche in qualita' di sostituto o di  collaboratore  esterno
          occasionale. 
              Omissis.".