(( Art. 19-novies Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « a se' e » sono soppresse. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge: "Art. 12. Assicurazione per la responsabilita' civile e assicurazione contro gli infortuni 1. Omissis. 2. All'avvocato, all'associazione o alla societa' tra professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualita' di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Omissis.".