Art. 19 
 
Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e
      il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri 
 
  1. La denominazione: «centro di identificazione ed  espulsione»  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
e'  sostituita,  ovunque  presente  in  disposizioni   di   legge   o
regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri». 
  2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'  inserito  il
seguente: «Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa
convalida da parte del giudice  di  pace,  nei  casi  di  particolare
complessita' delle procedure di identificazione e  di  organizzazione
del rimpatrio.»; 
  b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5,  quando  non  e'  possibile
effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza  maggiore,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  il  ripristino  dello   stato   di
detenzione per il tempo strettamente  necessario  all'esecuzione  del
provvedimento di espulsione.». 
  3.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  efficace   esecuzione   dei
provvedimenti   di   espulsione   dello   straniero,   il    Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le iniziative  per  garantire  l'ampliamento  della  rete  dei
centri di cui all'articolo 14, comma 1, del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, in modo da  assicurare  la  distribuzione  delle
strutture  sull'intero  territorio  nazionale.  La  dislocazione  dei
centri di nuova istituzione  avviene,  sentito  il  presidente  della
regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri
urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e nei quali  siano
presenti strutture di proprieta' pubblica che possano  essere,  anche
mediante interventi di adeguamento o  ristrutturazione,  resi  idonei
allo scopo, tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di
capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento  che
assicurino l'assoluto rispetto  della  dignita'  della  persona.  Nei
centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle  persone
detenute o private della liberta' personale esercita tutti  i  poteri
di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera  e),
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
  Per le spese di realizzazione dei centri,  pari  a  13  milioni  di
euro,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Per
le spese di gestione dei centri  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro  18.220.090
a decorrere dal 2019. 
  4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione,
respingimento  o  allontanamento  degli  stranieri   irregolari   dal
territorio dello  Stato,  anche  in  considerazione  dell'eccezionale
afflusso di cittadini  stranieri  provenienti  dal  Nord  Africa,  e'
autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017,  la
spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI  -
Fondo  Asilo,  migrazione  e  integrazione  cofinanziato  dall'Unione
europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. 
  5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'  umanitarie
presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la
gestione dei predetti centri e  di  quelli  per  l'accoglienza  degli
immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo  6,  comma  6,  primo
periodo, del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  le
parole: «secondo periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terzo
periodo».