Art. 19 
 
 
                      Modifiche all'articolo 3 
                 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
 
  1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma  1,
dopo  la  lettera  m)   e'   inserita   la   seguente:   «m-bis)   la
determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello  sviluppo
economico, della salute e delle infrastrutture e dei  trasporti,  dei
criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici  e
per il contenimento del relativo inquinamento acustico;». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,  n.
          447, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3.  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
          competenza dello Stato: 
                a) la determinazione, ai  sensi  della  L.  8  luglio
          1986, n. 349 , e successive modificazioni, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita' e sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2; 
                b) il coordinamento dell'attivita' e  la  definizione
          della  normativa  tecnica   generale   per   il   collaudo,
          l'omologazione, la certificazione e la  verifica  periodica
          dei prodotti ai fini del contenimento  e  dell'abbattimento
          del rumore; il  ruolo  e  la  qualificazione  dei  soggetti
          preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili,  per
          i  natanti  e  per  i  veicoli  circolanti  su  strada,  le
          procedure  di  verifica  periodica  dei  valori  limite  di
          emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
          i  veicoli  circolanti  su  strada,  avviene   secondo   le
          modalita' di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992,
          n. 285 , e successive modificazioni; 
                c) la determinazione, ai sensi del D.P.R.  24  luglio
          1977, n. 616, con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con  il  Ministro  della  sanita'  e,  secondo  le
          rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici,
          con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con  il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          delle   tecniche   di   rilevamento   e   di    misurazione
          dell'inquinamento acustico, tenendo conto  delle  peculiari
          caratteristiche del rumore emesso dalle  infrastrutture  di
          trasporto; 
                d) il coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca,  di
          sperimentazione tecnico-scientifica ai  sensi  della  L.  8
          luglio  1986,  n.  349,  e  successive   modificazioni,   e
          dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
          dei   dati.   Al   coordinamento   provvede   il   Ministro
          dell'ambiente, avvalendosi a tal fine  anche  dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  del  Consiglio   nazionale   delle
          ricerche  (CNR),  dell'Ente  per   le   nuove   tecnologie,
          l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia  nazionale  per
          la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
          per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),  del
          Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
          (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e  della  navigazione,
          nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari; 
                e) la determinazione, fermo restando il rispetto  dei
          valori determinati ai sensi della lettera a),  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          sanita'  e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con   il
          Ministro   dei   lavori   pubblici,   con    il    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dei trasporti e della navigazione,  dei  requisiti
          acustici delle sorgenti sonore  e  dei  requisiti  acustici
          passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo  di
          ridurre l'esposizione umana al rumore. Per  quanto  attiene
          ai rumori originati  dai  veicoli  a  motore  definiti  dal
          titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive
          modificazioni, restano salve la competenza e  la  procedura
          di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello  stesso  decreto
          legislativo; 
                f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione  e  la
          ristrutturazione  delle  costruzioni   edilizie   e   delle
          infrastrutture  dei  trasporti,  ai   fini   della   tutela
          dall'inquinamento acustico; 
                g)  la  determinazione,  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato  e  con  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, dei requisiti  acustici  dei
          sistemi di allarme anche antifurto con segnale  acustico  e
          dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina  della
          installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
          allarme  anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
          acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
          quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79,  155  e  156
          del  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  ,   e   successive
          modificazioni; 
                h) la determinazione, con le procedure previste  alla
          lettera e), dei requisiti acustici  delle  sorgenti  sonore
          nei  luoghi  di  intrattenimento  danzante  o  di  pubblico
          spettacolo; 
                i)   l'adozione   di   piani   pluriennali   per   il
          contenimento  delle  emissioni  sonore  prodotte   per   lo
          svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  quali  linee
          ferroviarie, metropolitane,  autostrade  e  strade  statali
          entro i limiti stabiliti  per  ogni  specifico  sistema  di
          trasporto, ferme  restando  le  competenze  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
          disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs.  30  aprile
          1992, n. 285 , e successive modificazioni; 
                l)  la  determinazione,  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti  e
          della navigazione, dei criteri di  misurazione  del  rumore
          emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
          disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico; 
                m)  la  determinazione,  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti  e
          della navigazione, dei criteri di  misurazione  del  rumore
          emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per  il
          contenimento dell'inquinamento  acustico,  con  particolare
          riguardo: 
                  1)  ai  criteri  generali  e   specifici   per   la
          definizione  di  procedure  di  abbattimento   del   rumore
          valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione  di  misure
          di controllo  e  di  riduzione  dell'inquinamento  acustico
          prodotto da aeromobili civili nella fase di  decollo  e  di
          atterraggio; 
                  2)  ai  criteri  per   la   classificazione   degli
          aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; 
                  3) alla individuazione delle zone di  rispetto  per
          le aree e  le  attivita'  aeroportuali  e  ai  criteri  per
          regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
          fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
          si intendono sia le fasi di decollo o di  atterraggio,  sia
          quelle di manutenzione,  revisione  e  prove  motori  degli
          aeromobili; 
                  4) ai criteri per la progettazione  e  la  gestione
          dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
          inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti; 
              m-bis) la  determinazione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico,  della
          salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei  criteri
          per la misurazione del rumore emesso dagli impianti  eolici
          e per il contenimento del relativo inquinamento acustico; 
                n)  la  predisposizione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le  associazioni   di   protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della  L.
          8  luglio  1986,  n.  349,  nonche'  le  associazioni   dei
          consumatori maggiormente rappresentative,  di  campagne  di
          informazione del consumatore di educazione scolastica. 
              2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e),  h)
          e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. I decreti di cui al  comma  1,
          lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              3. I provvedimenti previsti dal comma  1,  lettere  a),
          c), d), e),  f),  g),  h),  i),  l)  e  m),  devono  essere
          armonizzati con le direttive dell'Unione  europea  recepite
          dallo  Stato  italiano  e  sottoposti  ad  aggiornamento  e
          verifica in funzione di nuovi  elementi  conoscitivi  o  di
          modifiche normative. 
              4. I provvedimenti di  competenza  dello  Stato  devono
          essere coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  1991,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  57  dell'8  marzo
          1991.».