Art. 19 
 
 
(Sospensione termini  certificazione  enti  locali  dichiarazione  di
                              dissesto) 
 
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ,  dopo  il
comma 470, e' inserito il seguente: "470-bis. Gli enti locali  per  i
quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, a seguito della  dichiarazione  di  dissesto,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti
ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta  giorni
dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di  gestione,
previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente  riequilibrato  di
cui  all'articolo  261   del   medesimo   decreto   legislativo.   La
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
obblighi di certificazione di cui all'articolo 1,  comma  720,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.".