Art. 19 
 
                   Decorrenze e norme transitorie 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  il  Profilo  di  funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1  a  5,
all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1° gennaio 2019. Dalla
medesima data, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio
1994 recante «Atto di indirizzo e coordinamento relativo  ai  compiti
delle unita' sanitarie locali  in  materia  di  alunni  portatori  di
handicap», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n.  79,
e' soppresso e il Profilo di funzionamento e' redatto dall'unita'  di
valutazione multidisciplinare disciplinata dall'articolo 5, comma  3,
del presente decreto. 
  3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del
1992, come modificato dall'articolo  9  del  presente  decreto,  sono
istituti con le seguenti decorrenze: 
  a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017; 
  b) il GIT dal 1° gennaio 2019. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9 dell'articolo  15
della legge n. 104 del 1992,  come  sostituito  dall'articolo  9  del
presente decreto, si applicano a decorrere  dal  1°  settembre  2017.
Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 15  della
legge n. 104 del 1992, come sostituito dall'articolo 9  del  presente
decreto, si applicano a decorrere dal 1°  gennaio  2019.  Nelle  more
continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3
dell'articolo 15 della legge n. 104 del  1992  nel  testo  previgente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e quelle di cui al comma 2 del medesimo
articolo dall'anno scolastico 2019/2020. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a  decorrere
dall'anno accademico individuato con il decreto di cui al comma 5 del
medesimo articolo; a decorrere  dal  predetto  anno  accademico,  non
possono essere effettuati percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attivita' di  sostegno  didattico  alle
bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne  e  agli
alunni  della  scuola  primaria  con  disabilita'  certificata,  come
disciplinati    dal    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.