Art. 19 
 
 
      Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione 
               e marcatura CE da parte del fabbricante 
 
  1. Il fabbricante che viola l'obbligo di redigere la  dichiarazione
di prestazione di cui all'articolo 4, paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che  viola  l'obbligo
di cui al primo periodo o l'obbligo di dichiarare la prestazione  del
prodotto conformemente alle norme tecniche o alle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, e' punito con l'arresto fino a  sei  mesi  e
con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 305/2011, in materia di deroghe alla redazione della dichiarazione
di prestazione. 
  3. Il fabbricante  che  viola  l'obbligo  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  305/2011  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro  a  4.000  euro;  il
medesimo fatto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro  a  10.000  euro  qualora  si  riferisca  all'utilizzo  di
prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 
  4. Il fabbricante che redige la dichiarazione di prestazione di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011  non  rispettando  le
prescrizioni ivi previste e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  1.000  euro  a  10.000  euro;  salvo  che  il   fatto
costituisca piu'  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e'  punito  con
l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro
qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a
uso strutturale o a uso antincendio. 
  5. Il fabbricante che  fornisce  la  dichiarazione  di  prestazione
violando le prescrizioni di cui all'articolo 7 del  regolamento  (UE)
n. 305/2011 e di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto e'
punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  1.000  euro  a
4.000  euro;  il  medesimo  fatto   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro  a  10.000  euro  qualora  si
riferisca all'utilizzo  di  prodotti  e  materiali  destinati  a  uso
strutturale o a uso antincendio. 
  6. Il fabbricante che viola i principi generali e  le  disposizioni
relative all'uso  della  marcatura  CE  di  cui  all'articolo  8  del
regolamento (UE) n. 305/2011 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  euro;  salvo  che  il   fatto
costituisca piu'  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e'  punito  con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da  10.000  euro  a  50.000
euro qualora  si  riferisca  all'utilizzo  di  prodotti  e  materiali
destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 
  7. Il fabbricante che viola le  regole  e  le  condizioni  previste
dall'articolo 9 del regolamento (UE) n.  305/2011  per  l'apposizione
della  marcatura  CE  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria  da  4.000  euro  a  24.000  euro;  salvo  che  il   fatto
costituisca piu'  grave  reato,  il  medesimo  fatto  e'  punito  con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da  10.000  euro  a  50.000
euro qualora  si  riferisca  all'utilizzo  di  prodotti  e  materiali
destinati a uso strutturale o a uso antincendio. 
  8. Le sanzioni di cui al presente articolo  non  si  applicano  nel
caso  di  non  conformita'  formali,  di  cui  all'articolo  59   del
regolamento (UE)  n.  305/2011,  rimosse  dal  fabbricante  entro  il
termine  stabilito  dalle   Amministrazioni   competenti   ai   sensi
dell'articolo 18. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.