Art. 19 
 
 
              Promozione della cultura del volontariato 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti  delle  risorse
disponibili, promuovono la cultura del volontariato,  in  particolare
tra i giovani,  anche  attraverso  apposite  iniziative  da  svolgere
nell'ambito  delle   strutture   e   delle   attivita'   scolastiche,
universitarie  ed   extrauniversitarie,   valorizzando   le   diverse
esperienze  ed  espressioni  di  volontariato,  anche  attraverso  il
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di  altri  enti
del  Terzo  settore,  nelle  attivita'  di  sensibilizzazione  e   di
promozione. 
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  definisce  con
decreto i criteri  per  il  riconoscimento  in  ambito  scolastico  e
lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di  attivita'
o percorsi di volontariato. 
  3. Ai fini del conseguimento di titoli di  studio,  le  Universita'
possono riconoscere, nei limiti  previsti  dalla  normativa  vigente,
crediti  formativi  a  favore  degli  studenti  che  abbiano   svolto
attivita'  di  volontariato  certificate  nelle   organizzazioni   di
volontariato o in altri enti  del  Terzo  settore  rilevanti  per  la
crescita professionale e per il curriculum degli studi. 
  4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,  dopo
le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare  di
leva», sono inserite le seguenti: «o  attivita'  di  volontariato  in
enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale  per  un
numero di ore regolarmente certificate». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta l'art. 10, comma 2, della  legge  6  marzo
          2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): 
              «Art. 10 (Benefici culturali e professionali). - 2. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          determinati  i  crediti  formativi,  per  i  cittadini  che
          prestano il servizio civile o il servizio militare di leva,
          rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o  della  formazione
          professionale,  ai   fini   del   compimento   di   periodi
          obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,
          previsti   per   l'acquisizione   dei   titoli    necessari
          all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».